L’aspettativa non retribuita è quel periodo di tempo durante il quale il lavoratore può, per legge, assentarsi dal posto di lavoro, senza, però, percepire la retribuzione. Se viene accettata la richiesta di aspettativa non retribuita, pertanto, è possibile mantenere il proprio posto, rinunciando a ricevere alcun trattamento economico dal proprio datore di lavoro.
Richiesta di aspettativa non retribuita: motivi personali e settore pubblico
Come per l’aspettativa retribuita, anche nel caso della richiesta di aspettativa non retribuita, quando viene accolta, si conserva il posto per tutto il periodo dell’assenza effettiva dal luogo di lavoro. L’art. 4 L. 53/2000 e artt. 2 e 3 D.M. n. 278/2000 consentono al lavoratore di effettuare una richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali – nel limite di 2 anni continuativi o frazionati – per gravi motivi familiari. Vuoi sapere in quali casi specifici si può beneficiare di questo periodo di assenza? Ti interessa capire se è possibile procedere alla richiesta di aspettativa non retribuita nel settore pubblico? Per queste e altre esigenze lo Studio Piga Riitano, specializzato in consulenza del lavoro, può darti il giusto supporto.
Aspettativa non retribuita: commercio e metalmeccanici
Per una richiesta di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari, occorre fare riferimento alla procedura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) della categoria professionale di appartenenza. Lavori nel commercio? Per l’aspettativa non retribuita, secondo il CCNL Commercio, il datore di lavoro è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta a comunicarne al dipendente l’accoglimento o il diniego. I casi d’urgenza dovranno invece essere esaminati entro 3 giorni lavorativi. Cosa succede in caso di diniego, slittamento a un periodo successivo o concessione parziale del congedo? E come funziona l’aspettativa non retribuita per il CCNL metalmeccanici? Per chiarirti le idee e sapere com’è meglio agire, contatta lo Studio Piga Riitano, pronto ad assisterti.