Dimissioni volontarie, disoccupazione NASpI e divieto licenziamento padre lavoratore: tutte le novità per i neo-papà

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Tramite la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’Inps ha fornito tutte le istruzioni amministrative relative al divieto di licenziamento, alle dimissioni volontarie e disoccupazione NASpI nel caso dei padri che si sono dimessi entro il primo anno di vita del bambino e a seguito di aver fruito del congedo di paternità obbligatorio. Di seguito approfondiamo i dettagli di questa importante novità in fatto di tutela dei neo papà.

Dimissioni volontarie e disoccupazione per i neo-papà: di cosa si tratta

Arrivano novità importanti in merito alle dimissioni volontarie e alla disoccupazione nel caso del lavoratore padre, entro il primo anno di vita del bambino, che abbia fruito del congedo di paternità alternativo (art. 27-bis T.U.) e/o del congedo di paternità obbligatorio. Il 20 marzo 2023 l’Inps ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione di questo provvedimento. 

Si tratta di una misura grazie a cui i neo padri possono accedere alla NASpI, dopo le dimissioni volontarie, analogamente a quanto già previsto nel caso della madri.

Congedo parentale obbligatorio e dimissioni: i dettagli

In merito al congedo parentale obbligatorio è previsto che due mesi prima del parto ed entro cinque mesi dalla data di nascita, il padre lavoratore deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni (non frazionabili a ore) utilizzabili anche non tutti di seguito.

Il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità alternativo alla madre se sono presenti situazioni particolarmente gravi come l’infermità della madre, la morte, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Gli articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 tutelano i neo genitori prevedendo il divieto di licenziamento della lavoratrice madre oppure del lavoratore padre, per tutto il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo compreso dall’inizio della gravidanza fino alla fine dei periodo di interdizione dal lavoro e al compimento di un anno di età del bambino. 

Inoltre, è previsto in caso di fruizione del congedo di paternità che il divieto di licenziamento si applichi anche al padre lavoratore, per la durata del congedo stesso, estendendosi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Divieto di licenziamento del neo padre lavoratore: le novità  

Il divieto di licenziamento del padre lavoratore è previsto fino al compimento del primo anno di vita del bambino non solo nell’ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio. 

Se vengono presentate le dimissioni volontarie durante il periodo tutelato, è stato precisato dalla circolare dell’Inps come né padre né madre lavoratori siano obbligati al preavviso. Inoltre, entrambi hanno diritto alla percezione della NASpI se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti. 

Entro i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore non hanno l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Per maggiori informazioni o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.

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