Sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro

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Lo scorso 14 settembre il Ministro del Lavoro Poletti, di concerto con il Ministro dell’Economia Padoan, hanno firmato il decreto che riconosce sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro.
Si tratta di benefici contributivi per i datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
Il Decreto, come detto sopra, prevede sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro, che dovranno essere incluse nella contrattazione aziendale, o di secondo livello.
Il beneficio degli sgravi contributivi potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dovranno comunque essere innovative e migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
A questa misura sono destinati circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, resi disponibili dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Per poter accedere agli sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro il Decreto definisce le seguenti misure di conciliazione vita-lavoro da inserire nei contratti collettivi aziendali o di secondo livello.

A) Area di intervento genitorialità

estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

lavoro agile;
flessibilità oraria in entrata e uscita;
part-time;
banca ore;
cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale

convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
convenzioni con strutture per servizi di cura;
buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il beneficio non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS e sempre nei limiti delle risorse stanziate per il biennio 2017-2018.

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