Da lunedì 10 luglio hanno debuttato sulla piattaforma INPS i nuovi voucher PrestO, che equivale all’acronimo di Prestazione Occasionale, introdotti dalla manovra estiva (decreto Legge n. 50, convertito dalla Legge 96/2017) in sostituzione dei vecchi voucher abrogati lo scorso 17 marzo. I PrestO diventano Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.
Il “Libretto famiglia” si rivolge al datore di lavoro persona fisica ossia la famiglia e può essere usato solo per lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o disabili.
Il “Contratto di prestazione occasionale”, invece, riguarda liberi professionisti ed imprese, che non abbiano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.
CASI DI ESCLUSIONE:
- le imprese che operano nel settore edilizio ed affini.
- Il datore di lavoro (utilizzatore) che ha in corso o ha avuto, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, con il lavoratore (prestatore)
- ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.
DIRITTI DEL LAVORATORE
Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; assicurazione per invalidità e vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata. Riguardo la tutela della salute e della sicurezza del prestatore sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, e delle altre norme speciale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.
ITER DI ATTIVAZIONE
Il lavoratore e il datore di lavoro per usufruire dei due nuovi contratti devono preventivamente registrarsi sul sito dell’Inps, fornendo i propri dati personali. Il datore di lavoro, inoltre, deve versare una somma di denaro che serve per i pagamenti futuri, creando così una specie di portafoglio elettronico, mentre il lavoratore deve invece scegliere come preferisce essere pagato (bonifico su conto corrente o libretto postale o bonifico domiciliato). A questo punto il rapporto di lavoro può iniziare, tenendo presente che la piattaforma rimane per tutta la durata un punto di riferimento per entrambi i soggetti.
Il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore sarà gestito da una comunicazione telematica. L’utilizzatore, infatti, sarà obbligato a comunicare la prestazione sulla piattaforma INPS indicando: dati del lavoratore, luogo, ora di inizio* e fine* della
prestazione, settore di impiego, compenso pattuito, eventuali altri dati. Il lavoratore
viene informato della comunicazione tramite sms o mail.
Tale notifica, se si tratta del Libretto Famiglia, potrà avvenire anche dopo che la prestazione sia avvenuta, purché sia effettuata entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione stessa.
Discorso diverso per il contratto di prestazione occasionale (Cpo). In questo caso la comunicazione è preventiva e può essere fatta fino a 60 minuti prima della prestazione. Il lavoratore sarà avvisato con una mail o con un sms, forniti nel momento della registrazione. Entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla prestazione, il lavoratore può confermare
lo svolgimento della stessa; in questo caso l’utilizzatore non la può più revocare. Nel caso l’utilizzatore revocasse la comunicazione, il lavoratore viene informato
e sempre entro la stessa scadenza può confermare la prestazione. Se la prestazione
non viene svolta, ma non è revocata, l’Inps la paga comunque.
Qualora la prestazione non sia avvenuta possono essere revocate tutte le comunicazioni entro tre giorni.
Entro il 15 del mese successivo all’attività svolta, l’Inps accredita il relativo importo
sul conto corrente, libretto postale, carta di credito indicati dal lavoratore stesso
in fase di registrazione. In alternativa è possibile il pagamento tramite bonifico
bancario domiciliato presso gli uffici postali.
Contemporaneamente al pagamento del compenso, l’Inps accredita i contributi
previdenziali del lavoratore nella gestione separata, e 2 volte all’anno trasferisce
all’Inail i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
COMPENSI PER IL LAVORATORI
Per quanto concerne i compensi del nuovo sistema dei voucher (Lf e Cpo), questi sono esenti da tassazione riguardo l’imposta sul reddito delle persone fisiche, non incidono sullo stato di disoccupato e partecipano alla determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Ogni lavoratore può arrivare ad incassare un massimo di 5.000 euro annuali, con limite di 2.500 euro per il singolo datore di lavoro. Allo stesso modo, un singolo committente non può superare i 5.000 euro annui. Sono previsti dei limiti anche con riferimento alla durata della prestazione lavorativa, che in un anno solare non può eccedere le 280 ore.
Il Libretto famiglia ha un valore nominale di 10 euro (il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato) per prestazioni di durata non superiore a un’ora, cui si tolgono 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali.
Per il Contratto di prestazione occasionale, il compenso minimo orario netto è di 9 euro. A carico del datore di lavoro c’è la contribuzione alla gestione separata, pari al 33% del compenso (2,97 euro) più il premio dell’associazione contro infortuni e malattie pari a 3,5% (3,2 euro), per un totale di 12,29 euro, su cui grava l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Il compenso pattuito non potrà essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative.
PRESTO E VECCHI VOUCHER
Fino a dicembre 2017 potranno essere ancora utilizzati tutti i voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 secondo le procedure preesistenti.