Si applicano in alcuni periodi dell’anno e per specifiche attività legate alla stagione, secondo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi nazionali. Sono i cosiddetti contratti stagionali, una forma particolare di contratto di lavoro a tempo determinato che sono tornati a essere gettonati dai datori di lavoro negli ultimi due anni.
Lavoro stagionale: la normativa che lo regola
Quali attività sono regolate dai contratti stagionali? Tipicamente si tratta soprattutto di quelle che hanno a che fare con i servizi turistici o all’agricoltura e agli altri settori produttivi e di servizi con picchi di lavoro ciclici all’interno dell’anno solare. Per il lavoro stagionale la normativa di riferimento è il DPR 1525 1963, da sempre in attesa di un aggiornamento con decreto del Ministero del lavoro, mai emanato, che comprende un elenco di lavori a tempo. Più di recente, il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018) ha fatto salva la norma contenuta nel Jobs act ( d.lgs 81/2015 ) che prevedeva la possibilità per i contratti collettivi nazionali di definire nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il lavoro a tempo determinato.
Contratto stagionale e durata massima prevista
Nel caso di contratti a tempo determinato, questi ultimi non possono superare il tetto dei 24 mesi o in alternativa quello previsto dal CCNL, prendendo a riferimento la durata dei rapporti intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore. Invece, per quanto riguarda i contratti stagionali, essi non sono soggetti al limite di durata massima previsto per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Relativamente a contratto stagionale e durata massima, nel 2016 il Ministero del lavoro ha precisato che se tra le parti sono intercorsi rapporti a termine ordinari o “stagionali”, questi ultimi non vengono considerati per il limite dei 24 mesi.
Numero di proroghe per contratti stagionali: cos’è previsto
I contratti stagionali, pertanto, non sono soggetti al regime delle causali in caso di rinnovo o proroga a differenza di quanto accade per i contratti a termine. Nel 2018 la versione definitiva del Decreto Dignità ha stabilito che non c’è un tetto massimo per il numero di proroghe dei contratti stagionali. La causale serve, invece, anche per le attività stagionali previste dal Decreto del 1963, nell’ipotesi in cui la prima assunzione a termine sia di durata superiore a 12 mesi. De essere giustificata da esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Per ulteriori informazioni, rivolgiti allo Studio Piga Riitano.