L’automaticità delle prestazioni per la gestione separata Inps sussiste solo se il committente ha pagato il compenso al lavoratore.
Il Dlgs n. 80/15 (Jobs Act), ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/01) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 ha introdotto nel T.U. gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.
Con la circolare n.42/16 l’Inps fornisce istruzioni amministrative ed esempi (anche per il periodo a cavallo tra le due norme – 25 giugno 2015) in materia:
· di indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi e
· di diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.
Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, c.26, della legge n.335/95, non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente”.
La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.
Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).
Fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante. Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.