In vigore dal 22 marzo 2016 le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal D. Lgs. n. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016. Dunque, da oggi l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’ infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato, provvederà all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio. Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto apposita circolare, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal Ministero della Salute.
Nella circolare dell’Istituto, si chiarisce che per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia. Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, ma senza l’ invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).