LEGGE DI STABILITA’ 2017: le novità in materia pensionistica

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LEGGE DI STABILITA’ 2017: le novità in materia pensionistica

 

La legge di Bilancio 2017 introduce in via sperimentale, dal 1°maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, un nuovo istituto con lo scopo di consentire ai lavoratori, prossimi alla pensione, di assicurarsi un trattamento economico di sostegno al reddito che li accompagni fino alla data di accesso alla pensione di vecchiaia.

Tale strumento, denominato APE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica), è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso di specifici requisiti, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

La restituzione del prestito avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni ed è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

APE volontaria

L’APE può essere richiesto da soggetti che:

  • Siano iscritti all’ Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (GS);
  • Abbiano, al momento della richiesta, un’età anagrafica di 63 anni;
  • Maturino il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
  • Siano in possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;
  • La loro pensione, al netto della rata di ammortamento sia pari a più o meno 9100,00 euro annui.

Sono esclusi dal campo di applicazione: coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La durata e la misura

Il legislatore stabilisce una durata minima dell’APE di sei mesi, mentre l’entità minima e l’entità massima di APE richiedibile sono stabilite entro il 1° marzo 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La procedura

Per l’accesso all’APE, la legge di Bilancio prevede la seguente procedura:

-La certificazione

Il soggetto richiedente, direttamente o tramite intermediario autorizzato, presenta tramite il portale dell’INPS, domanda di certificazione del diritto all’APE. L’INPS verificato il possesso dei requisiti ne concede il diritto, comunicando al soggetto richiedente l’importo minimo e massimo dell’APE ottenibile.

-La domanda

Il soggetto in possesso della certificazione, presenta congiuntamente domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

-Accoglimento e reiezione della domanda

L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, o l’eventuale comunicazione di reiezione. L’INPS identificherà, quindi il soggetto richiedente per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

-Erogazione del prestito

L’erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento del contratto di finanziamento.

-La restituzione del prestito

L’INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l’importo della rata di rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore.

La facoltà di recesso ed estinzione anticipata

La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso, che può essere esercitato entro il termine di 14 giorni.

La facoltà di estinzione anticipata, invece, sarà regolata mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

APE aziendale

L’APE aziendale è una forma di anticipo pensionistico finanziato dall’impresa attraverso il versamento di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita dal lavoratore prima della cessazione del rapporto. Tale meccanismo consente di incrementare il montante contributivo del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione futura capace di compensare gli oneri di concessione dell’APE. Infatti i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali, o i fondi di solidarietà, possono, previo accordo con il lavoratore, versare all’INPS in un’unica soluzione, un contributo almeno pari all’ammontare della contribuzione volontaria. Questo contributo produrrà un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’anticipo. Dunque l’INPS verserà una pensione più alta ma questo incremento sarà annullato dalle rate trattenute per il finanziamento dell’APE.

Per favorire l’APE Aziendale, il legislatore istituisce uno specifico Fondo di garanzia per l’accesso all’APE a copertura dell’80% del finanziamento e dei relativi interessi.

 

APE sociale

In via sperimentale, dal I° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, è riconosciuta un’indennità sociale a coloro che abbiano compiuto 63 anni e iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata, per una durata non superiore al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Possono accedere all’indennità i soggetti che:

  • si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa riconosciuta da un’invalidità civile superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • sono lavoratori dipendenti occupati da almeno sei anni in via continuativa, in specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell’anno ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione. L’importo massimo mensile è pari a 1500 euro.

La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

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