Pasqua e 25 aprile così in busta paga

Pasqua e 25 aprile così in busta paga

Condividi questo articolo

Domenica 20 aprile ricorre la Santa Pasqua e il 21 aprile il lunedì dell’Angelo. Quest’ultima è considerata per legge festività infrasettimanale. Si ricorda altresì che nel mese di aprile, oltre a queste festività religiose, ricorre anche la festività infrasettimanale civile che celebra la ricorrenza della Liberazione (25 aprile). I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che a quelle della contrattazione collettiva di categoria, che consiglia sempre di verificare ove presenti trattamenti eventualmente diversi e in melius. Di seguito alcune note di carattere operativo per gli uffici di amministrazione del personale e/o dei professionisti che assistono i datori di lavoro pubblici e/o privati. Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposta ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (in taluni casi operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto la festività è già compresa nello stipendio mensile. Si rammenta che la giornata di ricorrenza della Pasqua (che è una festività mobile), pur essendo coincidente sempre con la domenica, non comporta quote aggiuntive della retribuzione. Come prima ricordato, si consiglia di verificare sempre la disciplina del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali, che possono prevedere una disciplina migliorativa, nel senso che si può prevedere il pagamento anche di tale giornata. Infatti, e solo a titolo esemplificativo, si ricorda la disciplina di alcuni contratti che hanno diverse declinazioni applicative. Per i servizi di pulizia delle aziende artigiane, la ricorrenza del giorno di Pasqua è considerata giorno festivo. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile:

    • per gli alimentari settore industria olearia e margariniera, a fronte del giorno di Pasqua, è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie.
    • per la gomma plastica delle aziende industriali, in occasione della Pasqua, ove non vi sia uno spostamento, viene corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di 1/25° della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità previsti dall’articolo 19 del medesimo contratto.
    • per i servizi di pulizia delle aziende industriali, nel caso in cui la Pasqua cada in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva, viene riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di fruizione di integrazioni salariali , la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, perché a carico dell’azienda, per i lavoratori: a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana; sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

In sintesi:

  • retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall’inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell’Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
  • Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022 è in vigore l’assegno unico universale pagato direttamente da Inps. In tal caso vige la nuova disciplina a carico dell’istituto, fatti salvi i casi residuali in cui è a carico del datore.
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell’imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di riferimento.
L’inosservanza della disciplina delle festività e del lavoro festivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro (articolo 6 della legge 260/1949) a carico del datore di lavoro inadempiente.

Scopri altri articoli

Il tuo successo è il nostro successo.

Studio di consulenti del lavoro a Milano specializzato in gestione del personale per piccole e grandi aziende.

Made with love by Very Content - Digital Agency.