Per garantire al lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, l’esercizio del diritto allo studio, la legge e i Contratti collettivi hanno previsto che essi possano usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali.
Infatti, la norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; inoltre, questi lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali; infine, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.
L’ammontare dei permessi studio viene stabilita dai singoli contratti collettivi nazionali, ma è prassi abbastanza consolidata quella di concedere150 ore di permesso in un determinato periodo di tempo, di solito un triennio.
Le 150 ore possono essere concesso ai dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale con regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza; nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento.
Il lavoratore che chiede di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo deve specificare il corso di studio al quale intende partecipare che deve comportare l’effettiva frequenza. A tal fine il lavoratore interessato deve presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro.
Il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia una coincidenza di orari che porti ad un’assenza per tutta la giornata. Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi in località distanti il permesso può estendersi sino a coprire i tempi del viaggio. Per certificare la presenza all’esame, basta un qualunque attestato che indichi intestazione della sede universitaria o dell’istituto, giorno della prova, esito della prova, timbro o firma del professore o dell’amministrazione universitaria.
Tutte le informazioni sono reperibili presso i Consulenti del lavoro.