Smart working 2026: cosa cambia da oggi

Smart working 2026

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In sintesi

Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 34/2026: i datori di lavoro con dipendenti in smart working devono consegnare ogni anno un'informativa scritta sulla sicurezza, pena sanzioni penali (arresto da 2 a 4 mesi) e amministrative (fino a €7.403,96). L'obbligo vale per tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione.

In questo articolo trovi cosa deve contenere l'informativa, un modello di riferimento per redigerla, le sanzioni in dettaglio e una checklist operativa per metterti in regola.

La Legge 34/2026 — prima legge annuale dedicata alle PMI, in vigore dal 7 aprile 2026 — ha trasformato l'obbligo di informativa per i lavoratori agili da adempimento formale a norma sanzionata. Se la tua azienda ha dipendenti che lavorano anche solo parzialmente da remoto, questo aggiornamento ti riguarda direttamente. Vediamo nel dettaglio cosa prevede e come adeguarsi in modo corretto.

Cosa cambia con la Legge 34/2026

La Legge 34/2026 non introduce un obbligo nuovo: l'informativa sulla sicurezza per i lavoratori agili era già prevista dall'art. 22 della Legge 81/2017. La novità sostanziale è che quell'obbligo viene ora inserito nel perimetro sanzionato del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), tramite modifica dell'art. 55.

In pratica: chi non consegna l'informativa non rischia più solo una contestazione ispettiva generica, ma una violazione specifica con conseguenze penali e amministrative precise. L'art. 11 della Legge 34/2026 è chiaro: l'inadempienza è punibile a partire dalle condotte commesse dopo il 7 aprile 2026.

La norma si inserisce nel quadro più ampio della riforma sulla sicurezza sul lavoro 2026, che ha ridisegnato obblighi e vigilanza per le imprese di ogni dimensione. Vale per tutti i datori di lavoro con dipendenti in lavoro agile — definito dall'art. 18 della Legge 81/2017 come "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro."

Attenzione

Le sanzioni si applicano indipendentemente dalla dimensione aziendale. Nonostante la Legge 34/2026 si chiami "Legge annuale per le PMI", gli obblighi sull'informativa di sicurezza per lo smart working valgono per tutte le aziende, grandi e piccole.

L'informativa obbligatoria: cosa deve contenere

L'informativa deve essere consegnata almeno una volta all'anno a ciascun lavoratore in modalità agile e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Secondo le indicazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, deve coprire questi aspetti:

Rischi generali e specifici
Rischi connessi alla modalità di lavoro agile e al contesto specifico in cui il lavoratore opera da remoto (abitazione, spazi di coworking, ecc.).
Videoterminali e vista
Rischi connessi all'uso prolungato di schermi: affaticamento visivo, distanza corretta dal monitor, pause obbligatorie ogni 20 minuti.
Postura ed ergonomia
Corretta postura alla scrivania, uso della sedia ergonomica, altezza del monitor, posizionamento di tastiera e mouse.
Affaticamento fisico e mentale
Diritto alla disconnessione, gestione dei carichi di lavoro, fasce di reperibilità concordate nell'accordo individuale.
Igiene ambientale
Requisiti minimi dell'ambiente di lavoro remoto: illuminazione adeguata, temperatura, rumorosità, spazio sufficiente.
Dispositivi BYOD
Se il dipendente usa strumenti personali (Bring Your Own Device), il datore deve verificare che rispettino i requisiti di legge per le attrezzature di lavoro.

I dipendenti in smart working devono essere formati specificamente sui rischi legati alla modalità agile. In alcuni casi — in particolare per chi trascorre molte ore davanti a videoterminali — può essere necessaria la sorveglianza sanitaria. La valutazione spetta al Medico Competente o all'RSPP.

Fac simile informativa smart working 2026

Di seguito la struttura di riferimento per redigere l'informativa ai sensi dell'art. 22 della Legge 81/2017, aggiornata agli obblighi della Legge 34/2026. Il documento va personalizzato in base alla realtà aziendale e validato dall'RSPP o dal consulente del lavoro.

Sezione Contenuto da includere Note operative
Intestazione Ragione sociale, data di emissione, dati del lavoratore destinatario, dati del RLS Predisporre versione individuale per ogni lavoratore agile
Rischi generali Descrizione dei rischi connessi al lavoro agile: isolamento, difficoltà di supervisione, rischi domestici Fare riferimento alla valutazione dei rischi (DVR) aziendale
Rischi specifici Rischi legati al contesto operativo del singolo lavoratore (home office, coworking, trasferta) Personalizzare se il lavoratore opera in contesti diversi
Videoterminali Regole per l'uso corretto: distanza schermo (50-70 cm), pausa ogni 20 min, altezza monitor a livello occhi Allegare scheda tecnica se disponibile
Ergonomia e postura Indicazioni su sedia, scrivania, posizione di tastiera e mouse, supporto lombare Rimandare a standard UNI EN ISO 9241
Disconnessione Fasce orarie di reperibilità, diritto alla disconnessione fuori orario, modalità di contatto Deve essere coerente con l'accordo individuale di lavoro agile
BYOD Requisiti dei dispositivi personali ammessi, policy di sicurezza informatica applicabile Solo se il lavoratore usa dispositivi propri
Firma e data Firma del datore (o delegato), firma del lavoratore per ricevuta, firma del RLS Conservare copia firmata. Accettata anche firma digitale con ricevuta

Per la gestione strutturata degli accordi individuali, dell'informativa e degli adempimenti correlati, lo studio offre supporto nell'ambito della consulenza sugli assetti organizzativi aziendali.

Le sanzioni per le aziende

Le sanzioni previste dalla Legge 34/2026 si applicano in caso di mancata consegna dell'informativa al lavoratore agile e/o al RLS. Il regime è duplice:

Tipo di sanzione Entità Quando scatta
Penale Arresto da 2 a 4 mesi Mancata consegna informativa al lavoratore e/o al RLS
Amministrativa Ammenda da €1.708,61 a €7.403,96 Mancata consegna informativa al lavoratore e/o al RLS
Frequenza minima Ogni 12 mesi L'informativa va rinnovata annualmente o ad ogni variazione delle condizioni

Le sanzioni si applicano alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026 e valgono indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. In caso di ispezione del lavoro, la mancanza dell'informativa o la sua obsolescenza costituiscono una violazione immediatamente contestabile. Per una valutazione del rischio ispettivo aziendale, è possibile richiedere una consulenza sul presidio degli accessi ispettivi.

Come adeguarsi: checklist pratica per le aziende

Questi sono i passaggi operativi per mettersi in regola con la Legge 34/2026 entro il minor tempo possibile.

1
Censisci i lavoratori agili
Identifica tutti i dipendenti con accordo di lavoro agile in essere, anche parziale (es. 2 giorni a settimana da remoto). Verifica se l'informativa è stata consegnata in passato e con quale data: se supera i 12 mesi, va rinnovata immediatamente.
2
Identifica il tuo RLS
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere l'informativa esattamente come ogni singolo lavoratore agile. Se l'azienda non ha un RLS nominato, è il momento di provvedere.
3
Redigi o aggiorna l'informativa
Predisponi il documento scritto seguendo la struttura indicata nella sezione precedente. Personalizza per ruoli diversi se necessario. Fai validare il documento dal tuo consulente del lavoro o dall'RSPP.
4
Consegna e traccia
Consegna l'informativa in forma scritta e tracciabile: email con ricevuta di lettura o firma digitale sono formati validi. Conserva la prova di consegna. Invia copia al RLS con la stessa modalità.
5
Imposta il rinnovo annuale
Imposta un reminder a 12 mesi dalla consegna. L'informativa va rinnovata anche ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro agile: nuovi strumenti, nuovi rischi, modifica dell'accordo individuale.

Per le aziende che gestiscono smart working su scala strutturata — più lavoratori agili, policy interne, accordi collettivi — la gestione dell'informativa si inserisce nella più ampia attività di consulenza del lavoro per le aziende.

Studio Riitano supporta le aziende nell'adeguamento agli obblighi della Legge 34/2026: redazione dell'informativa, verifica degli accordi individuali e presidio della conformità normativa.

Domande frequenti sullo smart working 2026

Sì. Nonostante la Legge 34/2026 si chiami "Legge annuale per le PMI", gli obblighi sull'informativa di sicurezza per i lavoratori agili — e le relative sanzioni — si applicano a tutti i datori di lavoro con dipendenti in smart working, indipendentemente dalla dimensione. L'obbligo deriva dall'art. 22 della Legge 81/2017, che non fa distinzioni dimensionali.
Le sanzioni previste dalla Legge 34/2026 sono di due tipi: sul piano penale, arresto da 2 a 4 mesi; sul piano amministrativo, ammenda da €1.708,61 a €7.403,96. Le sanzioni scattano per mancata consegna dell'informativa scritta al lavoratore agile e/o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), per condotte commesse dopo il 7 aprile 2026.
L'informativa deve essere consegnata almeno una volta all'anno. Va rinnovata anche in caso di variazioni significative nelle condizioni di lavoro agile: cambio di strumenti, nuovi rischi identificati, modifica dell'accordo individuale.
Dipende dalla data. Se l'informativa è stata consegnata meno di 12 mesi fa ed è ancora aggiornata rispetto alle condizioni di lavoro attuali, l'azienda è in regola. Se sono passati più di 12 mesi, oppure le condizioni sono cambiate, è necessario aggiornare il documento e riconsegnarlo sia al lavoratore sia al RLS.
No. La Legge 34/2026 non introduce nuovi obblighi per i lavoratori dipendenti. Tutte le novità — informativa, sanzioni, obblighi di tracciabilità — riguardano esclusivamente i datori di lavoro.

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