Ribadito dall’INPS sia l’esonero dall’obbligo di richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo avviati con i voucher, sia la validità del limite economico per la qualificazione del rapporto. Queste sono le importanti precisazioni evidenziate dall’Istituto con il messaggio n. 311 emesso il 26 gennaio 2016con il quale viene confermato il via libera all’utilizzo dei buoni lavoro (lavoro accessorio) per il settore dello spettacolo, così come previsto dalla riforma del lavoro.
Dopo il Dlgs n.81/15 (Jobs act) che riordina e liberalizza l’istituto dal 25 giugno 2015 e la circolare Inps 149/15 che chiarisce alcuni punti della norma, oggi l’Istituto con il messaggio n.311 spiega che non esistono limitazioni in ordine ai settori produttivi nell’ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio. Pertanto, detta forma di prestazione lavorativa con compenso corrisposto a mezzo di appositi voucher, risulta utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale.Così come per gli altri settori, anche per lo spettacolo è possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico ivi stabilito. L’elemento qualificante della prestazione di lavoro accessorio, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.
a) Comunicazione di inizio lavoro
L’INPS, omettendo di citare la nota del ministero del lavoro n.3337 del 25 giugno 2015, spiega che gli adempimenti informativi ai quali il committente è tenuto, ai fini dell’instaurazione dei citati rapporti di lavoro, consistono (anche per il settore dello spettacolo), nell’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa medesima.
b) Certificato di agibilità
Considerate le specificità che caratterizzano lo svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, esiste una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche attraverso la previsione del certificato di agibilità di cui devono essere munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di detti soggetti (D.Lgs.C.P.S. n. 708/47). Detta finalità viene conseguita mediante il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato medesimo. La richiesta del certificato di agibilità deve essere effettuata entro 5 giorni dalla stipulazione dei relativi contratti di lavoro e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
In relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo, l’INPS precisa che è escluso l’obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all’art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/47. Infatti – fermo restando che l’obbligo contributivo, in presenza di lavoro accessorio, sussiste nei confronti di una gestione diversa da quella del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo – nella fattispecie di cui si tratta la tracciabilità delle prestazioni svolte dal prestatore di lavoro è garantita dalla citata comunicazione di inizio attività.
Fonte: www.Consulentidellavoro.it