Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi, è riconosciuta una somma denominata assegno individualedi ricollocazione, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi. In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall’assegno).
L’Assegno di ricollocazione (AdR) non è denaro che va al percettore, ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito. I Consulenti del lavoro, tramite la propria Fondazione lavoro, sono riconosciuti come ente erogatore dell’assegno di ricollocazione.
Anpal ha emanato le FAQ per chiarire i primi dubbi sorti dopo l’avvio della procedura. Tramite posta, ai soggetti presi a campione, arriverà una comunicazione congiunta ANPAL-Regione/Provincia autonoma di riferimento, all’indirizzo di domicilio che la persona disoccupata ha comunicato quando ha fatto la domanda all’Inps per il sostegno al reddito (NASPI). Accedendo al sito dell’Anpal è possibile, attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale, sapere se si è o meno nel campione selezionato per la sperimentazione.
La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell’assegno di ricollocazione (AdR) per tutta la sua durata.
Il Centro per l’Impiego (CPI) di domicilio, indicato dalla persona disoccupata in sede di richiesta all’Inps della NASPI rilascia l’AdR. Se la persona ha stipulato un Patto di Servizio Personalizzato, l’assegno è rilasciato dal CPI presso il quale lo ha sottoscritto.
Il tirocinio non è compatibile con AdR. La frequenza di corsi di formazione autofinanziati è, in linea generale, compatibile con AdR, fermo restando che il destinatario dovrà garantire la partecipazione alle attività previste nel programma di ricerca intensiva, concordate con il soggetto erogatore.
Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.