Collaborazioni a un bivio: se ricorre l’etero organizzazione la disciplina applicabile dal 2016 è quella del lavoro subordinato.
Ad essere coinvolti dalla nuova regolamentazione sono tutte le collaborazioni esclusivamente personali le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento al tempi ed ai luoghi di lavoro.
Rientrano dunque sia le collaborazioni coordinate e continuative stipulate dal 25 giugno 2015 che i contratti di lavoro a progetto in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; ma anche le collaborazioni personali con lavoratore di autonomi titolari di partita iva.
LE ESCLUSIONI DAL 2016
La nuova regolamentazione della incompatibilità delle collaborazioni esclusivamente personali con la etero organizzazione del committente non si applica nelle ipotesi seguenti:
a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Quindi due requisiti legati agli agenti negoziali: livello nazionale e verifica del grado di rappresentatività dell’accordo. Un requisito finalistico: individuazione delle specifiche esigenze settoriali;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositialbi professionali; in questo caso il requisito soggettivo del collaboratore è rappresentato dell’iscrizione all’albo professionale previsto dalla legge ma è altre necessario che l’attività oggetto del contratto rientri nell’ambito della professione stessa ;
c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
LA GENUINITÀ DEI CONTRATTI E LA PREVENZIONE
Per prevenire il rischio di ricadere nell’ambito di applicazione della nuova disciplina le parti possono chiedere la certificazione del contratto ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003.
La certificazione è finalizzata non già a giustificare la stipula del contratto in quanto assente la subordinazione e presenti gli altri elementi tipici del contratto di collaborazione (personalità della prestazione, coordinamento), ma anche l’assenza della etero organizzazione del committente.
In ogni caso, il procedimento di certificazione consentirà alle parti di poter ottenere la consulenza delle commissioni sul contratto che si intende certificare e così poter valutare eventuali modifiche al contratto o al rapporto.
LA STABILIZZAZIONE
Per le collaborazioni esclusivamente personali le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento al tempi ed ai luoghi di lavoroalle quali dal 2016 risulta applicabile la disciplina del lavoro subordinato conviene valutare l’opportunità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato avvalendosi della stabilizzazione agevolata prevista dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015.
Il vantaggio consiste nella possibilità di chiudere definitivamente a tutti gli effetti il periodo pregresso.
È infatti previsto che, salvi i casi in cui gli illeciti siano stati accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione, l’accordo di stabilizzazione fa conseguire l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
La stabilizzazione è condizionata alla conciliazione tra le parti in ordine al pregresso rapporto presso le sedi delle commissioni di certificazione o quelle previste dall’articolo 2113 c.c..
Inoltre, il contratto di lavoro deve essere a a tempo indeterminato ed il datore di lavoro non potrà recedere salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
A seguito della stipula del contratto potrebbe essere fruito lo sgravio contributivo qualora il disegno di legge di stabilità 2016 verrà approvato nella formulazione attuale.
In alternativa, potrà essere valutato se procedere ad una stabilizzazione del rapporto mediante la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro subordinato con il soggetto già parte di un contratto di collaborazione prima del 2016.
In tal caso non potranno essere ottenuti i vantaggi della stabilizzazione dell’articolo 54 citato ma le parti potranno comunque procedere alla conciliazione spontanea nelle sedi protette .
Tale ipotesi potrebbe consentire la fruizione dell’esonero triennale previsto dall’articolo 1, comma 118 della Legge n.190/2014.
Rimane comunque aperta in caso di stabilizzazione entro il 2015 la possibilità che gli organi ispettivi possano effettuare accessi ispettivi finalizzati all’accertamento dell’effettivo rapporto intercorso tra le parti.