Al via il congedo parentale in modalità oraria

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Dal 19 agosto 2015 è possibile inviare le domande per fruire del congedo parentale a ore.

 

Infatti l’Inps, con la pubblicazione della circolare n. 152, ha dato attuazione a quanto previsto dal Jobs Act in materia di congedo parentale a ore. Dal punto di vista normativo il congedo su base oraria non è una novità poiché la legge di stabilità 2013 lo aveva già introdotto demandandone però la regolamentazione alla contrattazione collettiva. Considerata la sostanziale paralisi, il legislatore è nuovamente intervenuto ed ha stabilito che il congedo a ore può essere fruito anche in assenza di espressa disciplina contrattuale.

Per quanto riguarda la concreta modalità di fruizione, l’Inps, ribadendo quanto contenuto nel decreto legislativo 151/2001, afferma che è possibile fruire del congedo su base oraria in misura pari al 50% dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo stesso, dunque in realtà, il congedo può essere solo pari al 50% dell’orario medio giornaliero. Differente è invece il caso in cui sia intervenuta la contrattazione collettiva a disciplinare l’istituto: in questo caso il congedo potrà essere anche di durata inferiore.

Il genitore che intende richiedere il permesso deve compilare l’apposito modello, differente da quello ordinario, e specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale oppure seconda la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. 80/2015. Il richiedente deve inoltre dichiarare il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria ed il periodo all’interno del quale le giornate saranno fruite. Al momento le domande possono essere presentate soltanto in relazione al singolo mese solare, pertanto, in caso di richiesta per due mesi si dovranno compilare due distinte domande.

La trasmissione del modulo può essere effettuata utilizzando tre canali: il sito internet www.inps.it, con l’utilizzo del codice personale, il call center dell’Istituto; i patronati.

La domanda deve essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio della fruizione. Occorre però ricordare che il lavoratore, salvo i casi di oggettiva impossibilità, deve comunicare al datore di lavoro la fruizione del congedo rispettando le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un preavviso che non può essere inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero e, non inferiore a 2 giorni nel caso di congedo orario.

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