Ultimo aggiornamento: 03/06/2026
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è lo strumento principale con cui le aziende in difficoltà economica temporanea possono ridurre l'orario di lavoro o sospendere i dipendenti, con copertura INPS delle ore non lavorate (fino all'80% della retribuzione). Esiste in due varianti principali: ordinaria (CIGO) per eventi transitori e straordinaria (CIGS) per crisi strutturali e ristrutturazioni.
Questo articolo spiega quando e come richiederla, le condizioni di accesso, i termini di presentazione della domanda e le novità 2026.
La Cassa Integrazione Guadagni è spesso percepita come uno strumento di ultima istanza, da attivare solo in situazioni di crisi conclamata. In realtà, usarla nel momento giusto — prima che la situazione degeneri in licenziamenti — è una delle scelte più efficaci che un'azienda possa fare per tutelare sia i propri lavoratori sia la continuità operativa. La gestione corretta della procedura, tuttavia, richiede tempi precisi e adempimenti formali che non ammettono improvvisazione.
CIGO e CIGS: differenze e quando si usano
Il sistema della Cassa Integrazione si articola in due strumenti principali, con regole di accesso e durata molto diverse. Scegliere quello corretto fin dall'inizio è fondamentale: richiedere la CIGO quando si ha diritto solo alla CIGS (o viceversa) comporta il rigetto della domanda e la perdita di tempo prezioso.
| CIGO (Ordinaria) | CIGS (Straordinaria) | |
|---|---|---|
| Causali tipiche | Mancanza di ordini, eventi meteo, guasto impianti, interruzione forniture, crisi di mercato temporanea | Riorganizzazione aziendale, crisi strutturale, solidarietà contrattuale, cessazione parziale attività |
| Durata massima | 13 settimane continuative, fino a 52 settimane nel biennio mobile | 12 mesi prorogabili, fino a 24 mesi nel quinquennio mobile (36 per crisi) |
| Aziende ammesse | Industria, artigianato, edilizia, cooperative di produzione — con almeno 1 dipendente oltre i dirigenti | Aziende con più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la domanda; dal 2022 anche agenzie di viaggio e tour operator |
| Accordo sindacale | Obbligatorio per eventi non oggettivi (crisi di mercato); non richiesto per eventi oggettivi (meteo, guasto) | Sempre obbligatorio — accordo in sede sindacale o prefettizia |
| Iter autorizzativo | INPS sede territoriale — decisione entro 30 giorni | Ministero del Lavoro — istruttoria più lunga (60-90 giorni) |
Accanto a questi due strumenti, esiste il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) — gestito dall'INPS — per le aziende con più di 5 dipendenti che non rientrano né nella CIGO né nella CIGS (principalmente terziario, commercio e servizi). Il FIS segue regole analoghe alla CIGO per la parte ordinaria e alla CIGS per la parte straordinaria. I lavoratori di aziende coperte da un contratto di solidarietà possono accedere alla CIGS in regime di solidarietà difensiva.
Requisiti per accedere alla cassa integrazione
Non tutte le aziende e non tutti i lavoratori hanno diritto alla CIG. Prima di procedere con la domanda, è necessario verificare i requisiti di entrambi i soggetti coinvolti.
Requisiti dell'azienda:
- Essere classificata in un settore produttivo ammesso al trattamento (Industria, Artigianato, Edilizia, Cooperative di produzione per la CIGO; settori specifici con soglia dipendenti per la CIGS)
- Aver regolarmente versato i contributi INPS, incluso il contributo ordinario di finanziamento della CIG (pari allo 1,90% per le aziende fino a 50 dipendenti, 2,20% per le aziende sopra i 50)
- Non trovarsi in stato di cessazione definitiva: la CIG non è accessibile per aziende che abbiano già deciso di chiudere
- Per la CIGS: aver impiegato mediamente più di 15 dipendenti nei 6 mesi precedenti la richiesta
Requisiti dei lavoratori beneficiari:
- Avere un rapporto di lavoro subordinato (non si applica a collaboratori autonomi, somministrati in forza ad altri datori, o lavoratori a domicilio)
- Aver maturato almeno 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa presso l'azienda richiedente (requisito introdotto dalla riforma Fornero e confermato dal D.Lgs. 148/2015)
- Non essere titolari di pensione di anzianità o vecchiaia, salvo eccezioni per pensioni integrative
- Non essere apprendisti (per la CIGO standard; apprendisti ammessi al FIS dal 2022)
Il requisito dei 30 giorni di effettiva prestazione è computato a ritroso dalla data di inizio dell'evento per cui si richiede la CIG. Un lavoratore assunto da meno di 30 giorni non è ammissibile al trattamento e non può essere inserito nella lista dei beneficiari. Includerlo è una violazione sanzionabile in sede ispettiva.
Come fare domanda: la procedura passo per passo
La procedura di accesso alla CIG si articola in fasi precise, con scadenze tassative il cui mancato rispetto comporta la perdita del diritto al trattamento per il periodo pregresso.
1. Comunicazione preventiva ai sindacati
Prima di inviare la domanda all'INPS, il datore di lavoro deve comunicare l'intenzione di ricorrere alla CIG alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o, in loro assenza, alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. La comunicazione deve indicare: motivo della sospensione/riduzione, entità e durata prevista, numero e collocazione dei lavoratori interessati, misure di gestione eventualmente pianificate.
2. Esame congiunto (se richiesto)
Entro 3 giorni dalla comunicazione, i sindacati possono richiedere un esame congiunto. L'azienda ha l'obbligo di rispondere e convocare l'incontro entro 5 giorni dalla richiesta. Il mancato rispetto di questa fase costituisce una violazione procedurale che può comportare il rigetto della domanda.
3. Presentazione della domanda all'INPS
La domanda va presentata telematicamente sul portale INPS entro il termine perentorio di 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione. Per la CIGO con causale meteo il termine è ridotto a 15 giorni. Il portale di riferimento è "Servizi per le aziende e consulenti" → "CIG ordinaria" o "CIG straordinaria". La domanda deve essere corredata da: relazione tecnica che descrive le cause della crisi, lista nominativa dei lavoratori beneficiari con date assunzione e livello contrattuale, verbale di consultazione sindacale (ove richiesto), prospetto di cassa integrazione (modello SR41).
4. Autorizzazione e pagamento
Per la CIGO, il pagamento può avvenire in due modalità: pagamento diretto da parte dell'azienda con conguaglio mensile nel flusso UNIEMENS (modalità standard), oppure pagamento diretto INPS quando l'azienda non è in grado di anticipare le somme (richiede richiesta specifica con documentazione delle difficoltà finanziarie). Per la CIGS il pagamento è sempre gestito dall'INPS tramite accredito diretto ai lavoratori, previa autorizzazione ministeriale.
L'accordo sindacale: quando è obbligatorio
L'accordo sindacale è il documento che formalizza l'intesa tra azienda e organizzazioni dei lavoratori sull'utilizzo della CIG. Per la CIGO con causale "crisi di mercato" e per tutta la CIGS, senza accordo valido la domanda viene respinta.
L'accordo deve essere raggiunto in sede sindacale (con RSA/RSU o con i sindacati territoriali comparativamente più rappresentativi) e deve contenere almeno: durata del trattamento richiesto, percentuale di riduzione dell'orario o di sospensione, criteri di rotazione tra i lavoratori (o motivazione della non rotazione), misure di accompagnamento eventualmente previste (formazione, riqualificazione).
Per la CIGS, in caso di mancato accordo entro 25 giorni dall'apertura della procedura, è possibile proseguire con decreto ministeriale d'ufficio, ma questa è una via residuale che comporta tempi più lunghi e maggiore discrezionalità dell'amministrazione. La consulenza del lavoro per le aziende include il supporto nella gestione delle procedure sindacali per l'accesso alla CIG.
Costi per l'azienda: contributo addizionale INPS
La CIG non è gratuita per le aziende. Ogni unità produttiva che vi ricorra è soggetta al versamento di un contributo addizionale calcolato sulle ore di integrazione salariale erogate. Questo meccanismo disincentiva l'utilizzo improprio dello strumento.
| Ore utilizzate nel biennio mobile | Contributo addizionale |
|---|---|
| Fino al 52% delle ore lavorabili | 9% della retribuzione persa |
| Dal 52% al 66% | 12% della retribuzione persa |
| Oltre il 66% | 15% della retribuzione persa |
Sono esonerati dal contributo addizionale i trattamenti autorizzati in conseguenza di eventi oggettivi (calamità naturali, eventi meteo, guasti improvvisi di impianti) e i trattamenti di CIGS richiesti per processi di riorganizzazione o crisi aziendale con accordo che preveda l'impegno all'assunzione di almeno il 70% dei lavoratori coinvolti al termine del trattamento.
Va considerato anche l'impatto fiscale: le somme anticipate ai lavoratori per conto dell'INPS in regime di pagamento diretto anticipato sono deducibili, ma il contributo addizionale non lo è. Una corretta pianificazione del payroll consente di stimare il costo netto effettivo dell'operazione prima di avviarla.
Errori comuni nella gestione della CIG
- Presentare la domanda fuori termine Il termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento è perentorio. Una domanda tardiva non viene automaticamente rigettata ma il trattamento decorre dalla settimana antecedente la presentazione, con perdita delle settimane pregresse. In caso di errore involontario è possibile richiedere la convalida del termine tardivo, ma l'INPS la concede solo in casi eccezionali.
- Includere lavoratori senza i 30 giorni di anzianità Come indicato in precedenza, i lavoratori con meno di 30 giorni di effettiva prestazione non possono essere inclusi. Inserirli nella lista comporta il rischio di provvedimenti ispettivi e la restituzione delle somme percepite indebitamente.
- Non gestire la rotazione tra i lavoratori Per i trattamenti di durata superiore a 13 settimane, l'assenza di un meccanismo di rotazione tra i lavoratori espone l'azienda a contestazioni sindacali e ispettive. La rotazione non è sempre obbligatoria per legge, ma deve essere giustificata documentalmente quando viene esclusa.
- Dimenticare il flusso UNIEMENS Le ore di CIG pagate anticipatamente dall'azienda devono essere dichiarate nel flusso UNIEMENS mensile per ottenere il conguaglio dall'INPS. Omissioni o errori nel flusso comportano il mancato recupero delle somme anticipate.
- Usare la CIG come alternativa al licenziamento senza prospettive reali Prorogare ripetutamente la CIG per procrastinare decisioni imprenditoriali necessarie espone l'azienda al rischio di rigetti nelle domande di proroga, soprattutto per la CIGS. L'INPS e il Ministero valutano la sostenibilità del piano industriale sottostante.
- Non informare correttamente i lavoratori sui propri diritti durante la CIG I lavoratori in CIG possono svolgere attività lavorativa secondaria purché la comunichino al centro per l'impiego. Le aziende devono informarli di questa facoltà e dei limiti previsti, pena possibili contestazioni legate a irregolarità nei versamenti previdenziali.
Studio Riitano gestisce l'intero iter della Cassa Integrazione per le aziende: dalla verifica dei requisiti all'accordo sindacale, dalla domanda INPS alla gestione del flusso UNIEMENS mensile.

