Che cos’è il contratto di apprendistato?
Il contratto di apprendistato è un contratto che prevede un periodo di formazione iniziale al termine del quale, in accordo tra le parti, si trasforma in contratto a tempo indeterminato. È rivolto ai giovani di età compresa dai 15 ai 29 anni ed è finalizzato alla formazione ed all’occupazione.
Quante tipologie esistono? Quali differenze?
Esistono 3 diverse tipologie di apprendistato:
- APPRENDISTATO per la QUALIFICA e per il DIPLOMA PROFESSIONALE.
Si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni e non può superare la durata di 3 anni. I minorenni hanno la possibilità di concludere la scuola dell’obbligo e di continuare l’istruzione e la formazione fino al 18° anno di età, acquisendo la QUALIFICA di OPERATORE PROFESSIONALE dopo i 3 anni e il DIPLOMA dopo i 4.
- APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE o CONTRATTO di MESTIERE.
Questa tipologia consente al giovane lavoratore di conseguire una qualifica attraverso una formazione sul lavoro. Interessa i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed ha una durata massima di 3 anni.
- APPRENDISTATO di ALTA FORMAZIONE E RICERCA.
Questo tipo di contratto è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni e presenta diverse finalità: può consentire il conseguimento del diploma o di certificazione per titoli universitari o di alta formazione (laurea, master, dottorato); può agevolare l’ingesso dei giovani impiegati nelle aree di ricerca delle aziende, o infine può essere un modo per espletare il praticantato nelle professioni che lo richiedono e che prevedono questa possibilità. La durata è decisa dalle istituzioni scolastiche che rilasciano il titolo di studio e dalle Regioni. La durata generalmente non è inferiore alla durata del corso di studio
A quanto ammonta la retribuzione?
La retribuzione di un apprendista è disciplinata dai contratti collettivi di settore in base:
- Alla tipologia dell’ apprendistato ;
- Alla qualifica da conseguire;
- Al livello di inquadramento che non può essere inferiore di più di due livelli rispetto a quelli spettanti ad un lavoratore che ha la medesima mansione.
Abitualmente la retribuzione è destinata ad aumentare progressivamente sino a raggiungere quella di un lavoratore qualificato.
CASE STUDY: Si considera il caso di un giovane lavoratore di 27 anni al quale è stato proposto un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi presso un’azienda E-Commerce. Il suo inquadramento iniziale partirà dal V livello con una RAL di 22500 € fino a raggiungere al termine dell’apprendistato un III livello con RAL di 25000 €. Qual è lo stipendio netto mensile durante il I anno, il II anno ed il III anno?
I anno RAL 22500€: Sottraendo alla RAL i contributi INPS, IRPEF NETTA, addizionale regionale e comunale si ottiene il REDDITO ANNUO NETTO, che verrà diviso per 14 (ossia le mensilità previste dal CCNL-COMMERCIO) ricavando lo stipendio netto mensile pari all’incirca a 1168€.
II anno RAL 23750€: Stipendio netto mensile pari a 1220€.
III anno RAL 25000€: Stipendio netto mensile pari a 1271€.
Quali sono i diritti dell’apprendista?
L’apprendista ha diritto:
- Alla copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità;
- Assicurazione contro le malattie (anche professionali), l’invalidità, la vecchiaia, e gli infortuni sul lavoro;
- Alla piena copertura previdenziale;
- All’assegno per il nucleo familiare;
- Agli ammortizzatori sociali.
Le parti possono recedere dal contratto di apprendistato nel periodo di prova?
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto da entrambe le parti senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto, ai ratei di 13esima e 14esima mensilità (laddove prevista dal CCNL)e alle ferie.
Come si risolve il contratto di apprendistato?
In merito alla modalità di recesso è opportuno distinguere 2 casi:
- Recesso al TERMINE del periodo di formazione ove la normativa precisa che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, per cui le parti hanno la possibilità di recedere dal contratto con preavviso, decorrente dal termine del periodo di formazione. Il preavviso varia a seconda del settore e ne segue le regole previste dai contratti collettivi. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue e si converte in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Recesso del contratto DURANTE il periodo di formazione la cui normativa prevede il divieto per le parti di recedere in assenza di giusta causa o di giustificato motivo.
CASE STUDY: L’ apprendista può recedere dal contratto durante il periodo di formazione? In tal caso ha diritto alla NASPI?
La normativa prevede la possibilità per l’apprendista di recedere dal contratto rassegnando le dimissioni nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL applicato. In tal caso non avrà diritto all’indennità di disoccupazione.