Il tema delle cosiddette “dimissioni in bianco” – pur costituendo oramai un fenomeno pressoché in via di estinzione – rappresenta tuttavia costante motivo di preoccupazione per il nostro legislatore.
Impossibile dimenticare il primo tentativo di contrasto alle dimissioni in bianco, istituito con la L.188/2007 ed entrato in vigore per un lasso di tempo brevissimo nella primavera del 2008, il quale presentava grandi analogie con quanto prevede ora il disposto dell’articolo 26 del D.lgs.151/2015, il quale si prevede che – con provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto- le dimissioni/risoluzioni consensuali possano effettuarsi unicamente in modalità telematica.
Le modifiche introdotte sono rilevanti, perché l’istituto della convalida delle dimissioni (leggasi d’ora in poi anche risoluzioni consensuali), con il quale abbiamo imparato a convivere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L.92/2012, viene ora meno, per lasciare spazio ad una modalità di rilascio delle stesse da effettuarsi unicamente per via telematica.
L’istituto della convalida resta invece (invariato) per i lavoratori che si trovino nelle condizioni soggettive di cui all’art.55 co.4 del D.lgs.151/2015, per i quali l’efficacia delle dimissioni resta condizionata alla convalida da effettuarsi presso le DTL competenti per territorio. Ulteriore eccezione è prevista per le dimissioni che avvengano nelle sedi di cui all’art.2113 co.4 c.c., dinanzi alle Commissioni di certificazione di cui all’76 D.lgs.276/2003 nonché per i lavoratori domestici.
Pertanto, le dimissioni presentate in forma orale o le risoluzioni consensuali con forma scritta “tradizionale” – dall’entrata a regime delle nuove disposizioni – non avranno più efficacia, salvo le eccezioni di cui sopra.
Il nuovo disposto normativo afferma infatti – in maniera molto chiara –come “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche…”. Come si è detto quindi, non sono tanto i meccanismi di convalida delle dimissioni a cambiare, bensì la modalità stessa con cui il lavoratore potrà rassegnare le proprie dimissioni. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore non rassegni le proprie dimissioni in modalità telematica e ponga termine alla propria prestazione di lavoro senza le formalità richieste dall’art.26 del D.lgs.151/2015, non lascerà altra alternativa al datore di lavoro che procedere ad un licenziamento disciplinare per porre fine al rapporto. Il legislatore non contempla alcuna modalità proattiva – come invece era previsto dall’art.4 co.19 L.92/2012 – attraverso la quale il datore possa invitare il lavoratore alla convalida, con l’effetto di rendere efficace il recesso in caso di inerzia dello stesso. Non potranno altresì considerarsi efficaci le dimissioni per fatti concludenti.
Resta tuttavia l’istituto della revoca, che potrà esercitarsi però unicamente in modalità telematica entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale.