La nuova manovra finanziaria ha esteso anche per l’anno in corso, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, l’indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Per tali eventi di disoccupazione, relativi all’anno in corso,nella circolare n. 64 del 5 maggio 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni per quanto concerne i requisiti di accesso all’indennità, il meccanismo di calcolo della durata, le istruzioni applicative e contabili, il regime fiscale, le nuove misure di condizionalità relative alla fruizione delle prestazioni di disoccupazione e le caratteristiche per la decadenza.
Per quanto riguarda i requisiti, l’Istituto ha previsto che l’indennità sia riconosciuta – esclusivamente per gli eventi di cessazione dei rapporti di collaborazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 – ai lavoratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
Per quanto riguarda la fruizione dell’indennità, i lavoratori devono presentare apposita domanda telematica all’INPS a pena di decadenza entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La DIS-COLL spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Nella circolare, inoltre, viene illustrato come presentare la domanda nei casi di maternità o degenza ospedaliera.
Nella circolare, poi, si chiarisce che per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intercorse tra il 1° gennaio 2016 ed il 5 maggio 2016, il termine di essantotto giorni per la presentazione della domanda decorre dal 5 maggio 2016. Non sono, comunque, da ripresentare le domande relative ad eventi di cessazione intervenuti a far data dal 1° gennaio 2016, già presentate con il modello 2015, attraverso i consueti canali.