Dopo il 23 settembre nessuna deroga per CIGS e CDS

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Dopo il 23 settembre nessuna deroga per CIGS e CDS

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.30 del 9 novembre 2015 fornisce ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, così come previsto dal decreto n.148/2015 del Jobs Act, alla causale d’intervento in caso di crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività, e alle modalità di presentazione delle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà. Il Ministero chiarisce che alle domande di proroga per trattamenti legati a programmi di riorganizzazione e conversione aziendale già presentati alla data di entrata in vigore del decreto (entro il 23 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa precedente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

“Resta fermo – precisa il Ministero – che alle domande riferite al primo anno di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà presentate dopo il 23 settembre, si applica la nuova normativa di cui al Dlgs 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio della sospensione avvenga in data precedente al 24 settembre”.

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