Esonero contributivo e diritto di precedenza
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, chiarisce il rapporto tra il diritto all’esonero contributivo e diritto di precedenza.
In considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora in corso.
Resta fermo, anche in relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla L. n 190/14, il rispetto delle condizioni già previste all’art. 4, comma 12, L. n. 92/12 e oggi contenute nell’art. 31 del Dlgs. n. 150/15, secondo quanto già chiarito dall’INPS con circ. n. 17/15. Con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), del Dlgs. n. 150/15 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.