Legge di stabilità 2016: detassazione per i premi di produttività

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Una delle novità più attese delle Legge di Stabilità 2016 è il ripristino della detassazione dei premi di produttività (introdotta dall’art. 2 D. L. n. 93/2008). Nella nuova versione dell’incentivo sono state rivisitate:

a) Le somme assoggettabili al regime agevolato

·        Il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività, viene fissato a 2.500 euro (2000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);

·        Le somme e i valori dei c.d. “fringe benefits” (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate. A titolo esemplificativo rientrano in questa fattispecie i contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

b) La platea dei beneficiari e le condizioni di accesso:

Le predette agevolazioni riguarderanno il solo settore privato, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (nelle precedenti versioni il reddito di riferimento aggirava tra i 30 e i 40 mila euro), relativamente all’anno precedente a quello di percezione delle somme. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi dell’anno precedente, sarà possibile attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Con l’innalzamento del reddito di riferimento a 50.000 euro potranno beneficiare dell’incentivo anche gli impiegati ed i quadri.

La condizione necessaria per godere dell’incentivo è l’erogazione delle retribuzioni “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015”.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere adottato un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che consentiranno l’applicabilità del regime agevolato e le modalità attuative.

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