Gli errori da evitare nel LUL

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Quali errori non bisogna commettere nella compilazione del foglio presenze (LUL)

 

 

Sanzioni in materia di lavoro riviste con il decreto sulle semplificazioni n.151/2015 del Jobs Act. Questo, infatti, ha modificato gli importi in base al numero di lavoratori coinvolti e alla durata della violazione commessa. Si va da 150 a 1500 euro per l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina i trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. E si sale da 500 a 3mila euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a sei mesi, e da 1000 a 6mila euro se i lavoratori coinvolti sono più di dieci e il periodo è superiore a dodici mesi. Come compilare, quindi, correttamente il Libro unico del lavoro senza rischiare lunghi contenziosi?

Il Ministero del Lavoro ha fornito più volte indicazioni ai datori di lavoro, sottolineando che l’obbligo di istituzione, tenuta e compilazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, eccetto quelli domestici. L’obbligo di registrazione vale non solo per i lavoratori subordinati, ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative, quelle a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro sino alla loro naturale scadenza. Si dovrà prestare attenzione soprattutto alle presenze e agli orari. Per i lavoratori subordinati, ad esempio, andranno indicate analiticamente tutte le ore di lavoro; per quelli non soggetti a limiti di orario bisognerà indicare la presenza. Nel LuL vanno annotati anche i rimborsi spese erogati dal datore, anche se esenti da imposte e contributi. Sono previste sanzioni anche per la consegna in ritardo al lavoratore del prospetto paga o per omissioni o inesattezze nelle registrazioni, suddivise per fasce di lavoratori. Il prospetto paga dovrà essere consegnato assieme alla retribuzione, anche per e-mail. Se è vero che l’obbligo di consegna delle presenze non sussiste se non è previsto espressamente dalla contrattazione collettiva, il datore potrà consegnare un prospetto paga diverso dal libro unico del lavoro, purché i dati retributivi coincidano. In questo caso, secondo il Ministero, si dovranno applicare entrambe le sanzioni, sia quella del Libro unico, sia quella della busta paga, che saranno riferite a fasce di lavoratori e moltiplicate per i mesi ai quali si riferiscono i prospetti paga omessi o inesatti.

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