I Casi particolari sul diritto a l’esonero contributivo biennale

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L’esonero contributivo biennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 può essere riconosciuto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che, nel corso dei 6 mesi precedenti, non risultino occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’Inps è intervenuto con la circolare n.57/16 per chiarire alcuni casi particolari, anche alla luce degli interventi ministeriali/interpelli di questi mesi relativi all’esonero del 2015, ribadendo anche che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero consiste nell’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dei 6 mesi precedenti l’assunzione.

Pertanto non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento (nei 6 mesi precedenti) di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

  1. la sussistenza del requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;
  2. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto, consistente nell’assenza di un rapporto indeterminato nel semestre precedente;
  3. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
  4. la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  5. non matura il diritto alla fruizione dell’esonero laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore. Il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;
  6. come già previsto per l’esonero triennale dagli interpelli n. 30 del 2015 e n. 4 del 2016 del Ministero del lavoro, il nuovo esonero può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 nonché per i percettori di un trattamento pensionistico (messaggio n. 459/2016);
  7. come già previsto per l’esonero triennale dall’interpello del Ministero del lavoro n. 2 del 2016, il nuovo esonero non può, invece, essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio Inps n. 459/2016);
  8. in base al disposto dell’art. 1, comma 181, della legge 208/2015, il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

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