Dal 22 marzo 2016 i certificati medici per gli infortuni sul lavoro sono disponibili nel portale dell’Inail e il datore di lavoro (o l’intermediario abilitato) li dovrà recuperare attraverso la funzione “ricerca certificati medici”.
L’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico d’infortunio o di malattia professionale, invece, è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Con le nuove regole, quindi, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.
In questa prima fase, se il lavoratore non possiede il numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Resta a carico del datore di lavoro, anche tramite i Consulenti del lavoro come per il passato, l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.
Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA). La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.
In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica, sia nell’applicativo delle denunce.
Se, in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.
L’Inail annuncia che sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di 12 caratteri alfanumerici.