Garanzia Giovani, i controlli dell’Inps alle aziende che hanno ottenuto il bonus

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L’INPS con la circolare n.59 del 1 aprile 2016 è intervenuta sul bonus occupazionale previsto dal Programma “Garanzia Giovani” e sull’avvio dell’attività di controllo da parte delle Sedi.

Procedure per i controlli

Per dar seguito a quanto previsto nel decreto direttoriale n. 425\II\2015, sarà necessario effettuare – oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche – ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla legittimità ed alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili relative a tale incentivo.

L’attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività:

Controlli on Desk

Controlli sul posto

I Controlli on Desk consistono in verifiche automatizzate e di natura amministrativa

I Controlli sul posto consistono in verifiche di natura ispettiva, limitatamente alle funzioni di competenza, in ordine alla legittimità e alla misura degli importi conguagliati nelle denunce contributive mensili.

I controlli di natura amministrativa e ispettiva sono sintetizzati in un documento riepilogativo redatto secondo il fac-simile allegato, cosiddettocheck list. L’attività di controllo è effettuata dalle strutture territoriali competenti ed ha ad oggetto i profili di legittimità ai fini della fruizione dell’incentivo che vengono riassunti nello schema seguente:

  Requisitoe/ocondizione Metododiaccertamento
a) Durata massima del beneficio (6 mesi per i contratti a tempo determinato di durata  inferiore a 12 mesi / 12 mesi per tutte le altre tipologie contrattuali ammesse all’incentivo). Verifica dei dati contenuti nelle denunce contributive mensili (Uniemens) e trimestrali (DMAG) trasmesse.
b) Assenza di sospensioni di rapporti di lavoro percrisi o riorganizzazione aziendale (art.31,c.1,lett.c,l.150/2015). Visura degli elenchi riportanti le aziende destinatarie di provvedimenti CIGS e CIGD, mediante accesso agli archivi informatizzati dell’INPS, con riscontro (positivo o negativo) dell’unità produttiva presso la quale sono occupati i lavoratori oggetto del beneficio contributivo.
c) Assenza di assetti proprietari coincidenti e/o di rapporti di collegamento e controllo tra il datore di lavoro richiedente il beneficio e il precedente datore di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, ha disposto il licenziamento del medesimo lavoratore (art.31,c.1,lett.d,d.lgs.150/2015). Verifica dei dati residenti nell’applicativo “Infocamere” (archivio unico aziende iscritte presso le CCIAA).
d) Rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di legge e d’osservanza degli istituti economici e normativi dettati dai contratti collettivi di lavoro (art.1,comma 1175,dellalegge296/2006). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti ispettivi effettuati da INPS, INAIL, Direzioni territoriali del lavoro, Guardia di Finanza ed organi abilitati, ai sensi della legge 183/2010.
e) Osservanza da parte del datore di lavoro delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori (art.1,c.1175, l.296/2006 – art.8,comma 1,DM30.01.2015). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di informazioni diverse provenienti dagli accertamenti operati dall’INAIL e dai competenti uffici delle ASL.
f) Rispetto del diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un precedente impiego a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art.31,c.1,lett.b, d.lgs.150/2015). Accertamento per eccezione. Rispetto della condizione dedotto in assenza di segnalazioni da parte dei lavoratori ovvero di informazioni provenienti dalle Direzioni territoriali del lavoro.
g) Incremento netto del numero dei lavoratori occupati rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. L’incremento deve essere mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di vigenza dei rapporti di lavoro incentivati. L’incremento e il suo mantenimento devono essere valutati in relazione all’intero assetto proprietario del datore di lavoro, configurabile anche in più aziende controllate o collegate [2] Valutazione da eseguire solo nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia dichiarato di voler fruire del bonus occupazionale oltre i limiti complessivamente previsti per gli aiuti di stato cosiddetti “deminimis”, ai sensi dei regolamenti comunitari in vigore. Nell’eventualità in cui la fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dell’incremento occupazionale, la verifica deve essere effettuata sul numero di lavoratori occupati nel periodo di riferimento, desumibile dalle denunce contributive mensili (Uniemens) o trimestrali (DMAG) della singola azienda o del complesso di aziende riunite nel medesimo assetto proprietario. Il controllo è effettuato prioritariamente sulla posizione aziendale di riferimento per il lavoratore oggetto del beneficio e, in una fase successiva, sul complesso delle aziende unite nel medesimo assetto proprietario.
h) Corrispondenza tra il contenuto delle comunicazioni obbligatorie di assunzione inoltrate al Ministero del Lavoro e i dati registrati nelle denunce contributive mensili trasmesse all’INPS. Verifica della rispondenza dei dati relativi all’assunzione / proroga / trasformazione del rapporto comunicati con la denuncia contributiva (UniEmens o DMAG) con quelli risultanti dalle comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM.
i) Coincidenza del datore di lavoro titolare della denuncia contributiva mensile con l’intestatario l’istanza di accesso alla fruizione del beneficio. Confronto tra modulo telematico GAGI e UniEmens/DMAG.
j) Coincidenza dei dati anagrafici del lavoratore oggetto del beneficio con quelli indicati nell’istanza. Confronto tra i dati registrati nella comunicazione obbligatoria (UniLav/UniSomm) e quelli presenti nel modulo telematico GAGI.
k) Accertamento della natura privata o privatistica del richiedente. Esclusione dei settori 2– (Comuni, Province, Regioni ed Enti Pubblici in genere) e 3– (Stato ed Amministrazioni statali) [3]

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