Dal 2016 le agevolazioni per l’assunzione dei disabili saranno notevolmente ridimensionate.
Nella nuova stesura dell’art. 13 della legge n. 68/1999, prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151, viene modificato anche il sistema di erogazione dell’incentivo che passerà dalla erogazione diretta da parte delle Regioni al conguaglio attraverso l’INPS. L’attivazione avverrà mediante una procedura telematica che sarà predisposta dall’Istituto.
Ma vediamo quali sono le differenze sostanziali del risparmio contributivo.
A fronte del precedente esonero del 100% dei contributi per una durata di otto anni si passa a tre anni di agevolazione con una riduzione del 70%. Questo nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.
La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria. In questo secondo caso fino ad ora lo sconto era del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile.
Scompare poi il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.
Viene invece introdotta una nuova misura di esonero contributivo pari al 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Nel caso in cui l’assunzione sia a tempo indeterminato l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se invece si tratta di un contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.
Tommaso Siracusano su consulentidellavoro.it