Il decreto ministeriale 16 settembre 2015 sulle attività esercitabili dai patronati distingue la libera consulenza dalle attività esercitabili dai Consulenti del Lavoro abilitati, specificando come tutti gli adempimenti in materia di lavoro, disciplinati dalla legge 12/79, siano riservati agli iscritti alla Categoria. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto specifica che le attività rientranti nell’ambito delle professioni di cui all’art. 2229 del codice civile possono essere svolte esclusivamente dagli iscritti negli appositi albi o elenchi.
Il provvedimento non lascia alcun dubbio, quindi, sulla competenza esclusiva per i professionisti iscritti ad un Ordine professionale per le attività ad essi attribuite dalla disciplina vigente, così come sui limiti dei patronati, che non potranno svolgere quelle attività il cui esercizio richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.