I lavoratori interessati dalla detassazione dei premi di risultato, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, devono possedere un reddito non superiore a 50.000 euro (considerato al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%).
Non si computano, invece, eventuali redditi a tassazione separata o redditi diversi da quelli di lavoro dipendente come, ad esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione e redditi diversi. Solo dopo l’entrata in vigore dell’articolo 9 del DDL Atto Senato n. 2233, esclusivamente per il lavoro agile, saranno detassabili anche le somme corrisposte come controprestazione dell’attività lavorativa, ma nei limiti dell’importo di 2.000 euro annui. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 8/2016 fornisce un primo indirizzo operativo sulle modalità di applicazione della disciplina, spiegando che l’agevolazione si applica, a differenza del passato, solo alla retribuzione che è corrisposta a titolo di “premio” e non anche ad altre somme connesse alla gestione del rapporto di lavoro e legate alla produttività, come gli straordinari.