Le nuove Regole per l’inserimento disabili

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Il D. Lgs. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità” apporta una revisione ed una semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro soffermandosi anche sull’ inserimento mirato disabili.

La disciplina cardine, recante le norme per il diritto al lavoro di persone con disabilità, è la Legge n. 68 del 1999. La stessa prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze:

·          1 lavoratore per datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;

·          2 lavoratori per datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

·          7% dei lavoratori dipendenti, per datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti

Per i datori di lavoro privato rientranti nella prima fascia, l’assunzione obbligatoria scatta solo in caso di nuove assunzioni.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 151/2015 statuisce che dal 1 gennaio 2017 l’obbligo non è più vincolato all’effettuazione di una nuova assunzione, ma scatta quando il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze almeno 15 dipendenti.

Altra novità è l’estensione delle norme sul collocamento obbligatorio anche alle persone la cui capacità lavorativa è ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Si allarga la forbice di coloro che possono accedere al collocamento obbligatorio.

Per quanto attiene ai criteri di computo della quota di riserva, i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio, vengono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità  lavorativa  superiore a determinate misure.

Già con l’art. 34 comma 3 del D. Lgs. 81/2015 (principali novità in materia di somministrazione di lavoro) vi è la possibilità per le aziende di assolvere alla quota di riserva ricorrendo anche alla somministrazione di lavoratori disabili con la stipula di contratti di durata non inferiore ai 12 mesi.

Le assunzioni obbligatorie possono avvenire o con la stipula di convenzioni (come disciplinate dalla L. 68/99) o con richiesta nominativa. Sino ad oggi l’assunzione nominativa era limitata solo a taluni datori di lavoro a seconda del numero di lavoratori occupati in azienda.

Dal punto di vista degli incentivi per i datori di lavoro sulle assunzioni, la nuova disciplina limita il periodo di agevolazione (massimo 36 mesi/60 mesi) ma ne aumenta la misura. L’incentivo verrà riconosciuto dall’INPS.

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