L’esonero contributivo triennale in presenza di altri incentivi

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L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Il datore, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro.

L’INPS con la circolare n.178/15 prende in esame alcuni casi particolari e ne evidenzia la possibilità di cumulo.

L’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (art. 4, c.8-11, L.92/12).

E’ possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L.92/12, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della L.190/14 per la trasformazione a tempo indeterminato. Ricorrendo tutti i requisiti richiesti, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dalla L.92/12 (art.4, c.8-11) è necessario che:

*       il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;

*       la donna residente in aree svantaggiate o appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

*       la donna infra50 che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

*       il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o collegate (art. 2359 c.c.).

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L.223/91, per un rapporto a tempo determinato e poi dell’incentivo previsto dalla L.190/14 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, mentre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo, infine, non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate. Per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario (L.67/88).

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