RINNOVO CCNL METALMECCANICO: CAMBIO DI DIREZIONE

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Dopo un anno di lunghe trattative, ore di sciopero, manifestazioni e centinaia di assemblee in fabbrica, solo nella giornata di venerdì 25 novembre è stato firmato in Confindustria da Federmeccannica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm l’ipotesi di rinnovo del CCNL METALMECCANICO per il quadriennio 2016-2019.

L’avvio della negoziazione si ebbe agli inizi di novembre 2015, quando i sindacati si erano presentati con due diverse proposte, che hanno generato dure trattative e diversi rinvii. Solo lo scorso 28 settembre, il presidente di Federmeccanica Storchi ed il direttore generale Franchi hanno presentato al tavolo delle trattative una nuova proposta che prevede un adeguamento della retribuzione rispetto all’indice di inflazione. Se verranno riconfermate le previsioni inflattive del prossimo triennio (2017-2018-2019) l’aumento sarà all’incirca di 51€. Se a questa cifra si aggiungessero le misure di welfare aziendale, trasformate idealmente in moneta corrente, per i lavoratori il beneficio totale sarà pari a 92€. L’accordo coinvolgerà circa 1,6 milioni di lavoratori e sarà ora sottoposto al referendum tra i lavoratori che si terrà il 19, 20 e 21 dicembre.

La proposta di rinnovo contrattuale prevede 15 articoli, tra i punti salienti:

  • Aumenti – L’intesa prevede a regime un aumento medio mensile di 92,67 euro, cifra comprensiva di parte salariale, welfare, formazione. Il contratto copre il quadriennio 2016-2019, per quest’anno ormai alla fine non è previsto nulla. Gli aumenti retributivi decorrono dal mese di giugno di ciascun anno e non più da gennaio.
  • Posizioni di partenza – Federmeccanica non prevedeva alcun incremento per il 2016 e un beneficio solo per chi ha un salario individuale inferiore a quello di garanzia. La proposta è stata immediatamente bocciata da Fim, Fiom, Uilm, secondo cui l’aumento sarebbe andato ad appena un 5% dei lavoratori. La piattaforma di Fim e Uilm chiedeva un aumento di 105 euro mensili (per il quinto livello), e sulla stessa linea la Fiom. I sindacati hanno risposto con venti ore di sciopero, decine di manifestazioni, blocchi degli straordinari e delle flessibilità.
  • Salario – L’inflazione sarà recuperata nelle retribuzioni dei metalmeccanici non più ex ante, ma ex post. In altri termini, a partire dal primo giugno 2017 nelle buste paga dei lavoratori entrerà un aumento pari all’inflazione verificatasi nell’anno precedente, cioè nel 2016, misurata in base all’indice Ipca e rapportata ai minimi tabellari. Il salario minimo fissato dai vari livelli dell’inquadramento professionale crescerà dunque della stessa percentuale in cui, nell’anno precedente, è cresciuta l’inflazione.  Il meccanismo del recupero dell’inflazione, così come definito nel 2017, sarà applicato anche al 2018 e al 2019, sempre alla scadenza di ogni mese di giugno. Va ricordato, però, che con la retribuzione di marzo 2017, sarà corrisposta anche l’erogazione di una tantum di 80 euro lordi. L’intesa, inoltre, prevede che i premi di risultato aziendali siano totalmente variabili. Saranno assorbibili solo gli incrementi retributivi concessi a livello individuale a partire dal gennaio 2017, nonché gli elementi fissi collettivi della retribuzione previsti dalla futura contrattazione aziendale. Non assorbibili, invece, gli elementi retributivi legati alla prestazione (come straordinari, lavoro notturno e festivo)
  • Assistenza sanitaria – A tutti i dipendenti metalmeccanici e ai loro familiari a carico, anche ai conviventi, verrà riconosciuta l’assistenza sanitaria integrativa con l’iscrizione al Fondo MetaSalute. Il tutto è totalmente a carico delle aziende.
  • Welfare aziendale –  Sono previsti i “Flexible Benefits” pari a 100 euro nel 2017, 150 euro nel 2018, 200 euro nel 2019. Buoni spendibili come “carrello della spesa”, in buoni carburante, in spese scolastiche, e altri beni e servizi. Tutto questo accrescerà il potere d’acquisto dei lavoratori.
  • Formazione – Dal 1 gennaio 2017 le aziende coinvolgeranno i lavoratori a tempo indeterminato ad effettuare, nel triennio, almeno un percorso di formazione di 24 ore pro-capite a loro carico. In assenza di percorsi aziendali, il lavoratore ha il diritto di ricercare e partecipare a corsi di formazione all’esterno, con un contributo di spese direttamente a carico delle aziende fino a 300 euro.
  • Diritto allo studio – Per i lavoratori studenti universitari, oltre i giorni retribuiti per ciascun giorno d’esame e le 120 ore annue non retribuite, le 150 ore retribuite triennali (50 ore annue) potranno essere utilizzate con maggior flessibilità per la preparazione degli esami. Il lavoratore avrà diritto a 16 ore retribuite aggiuntive per ogni esame.
  • Congedi parentali – Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi 12 mesi di vita, hanno diritto al congedo parentale che potrà essere utilizzato anche su base oraria (a gruppi di due o quattro ore) oltreché giornaliera o continuativa.
  • Previdenza complementare – A partire dal giugno del 2017, il contributo delle imprese al Fondo Cometa, quello dedicato alla previdenza complementare, passerà dall’1,6 al 2% delle singole retribuzioni, senza alcun contributo aggiuntivo a carico dei lavoratori.
  • Permessi per eventi, cause particolari, ex art 33, L.104. – Il lavoratore ha diritto ad usufruire di 3 giorni di permesso retribuiti in caso di decesso o di grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente di secondo grado anche non convivente. I permessi legge 104 sono cumulabili, ma è necessario che il lavoratore presenti un piano di programmazione mensile.
  • Salute e sicurezza – Istituita una Commissione con il compito di realizzare un evento annuale a livello nazionale. Nelle aziende con almeno 200 dipendenti si terranno due incontri annuali nelle diverse aree di lavoro, per metà del tempo in orario di lavoro, sui fattori di rischio e per individuare le possibili soluzioni. Saranno sperimentati i cosiddetti break formativi dei lavoratori, di 15/20 minuti in orario di lavoro, di aggiornamento sulle procedure di sicurezza dell’area di lavoro. Si introduce infine una piccola ma significativa novità: Gli RLS (RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) saranno dotati di elementi di identificazione (cartellino, badge, spilla, ecc.) per valorizzare il loro ruolo in azienda. Verranno aumentate lievemente le ore a disposizione del singolo RLS nelle aziende oltre i 300 dipendenti (elevate a 72 ore annue) e oltre i 1000 (elevate a 76 ore annue).
  • Trasferimenti – Per i trasferimenti individuali di sede di lavoro, viene traslata a 52 anni (oggi 50) per gli uomini e a 48 per le donne (oggi 45) l’età oltre la quale i trasferimenti possono avvenire solo in casi eccezionali.
  • Comitato consultivo di partecipazione – Viene istituito nelle aziende con oltre 1.500 dipendenti e con almeno due unità produttive con più di 300 dipendenti, o almeno una unità produttiva con almeno 500 dipendenti, su richiesta di una delle parti. Il comitato verrà convocato dall’azienda in caso di scelte strategiche rilevanti su cui verrà chiesto il parere del sindacato.
  • Appalti – Viene introdotto, in modo condiviso, il principio di salvaguardare l’occupazione in caso di cambio appalto nell’ambito dei pubblici servizi. Su richiesta di una delle parti, verrà attivato un tavolo di confronto che coinvolgerà le organizzazioni sindacali, l’impresa uscente e quella subentrante, allo scopo di definire l’ambito del “cambio appalto”, il numero dei lavoratori coinvolti.
  • Contrattazione territoriale – Rilancio della contrattazione aziendale con parametri variabili per rilanciare la produttività aziendale e far crescere i salari. Gli Osservatori territoriali, per la prima volta, avranno il compito di promuovere la contrattazione aziendale anche in quelle aziende in cui non c’è.

La nuova proposta contrattuale fatta dalle parti sindacali potrebbe essere un punto di svolta per l’industria manifatturiera che continua a rappresentare un asse di sviluppo centrale per il futuro del nostro Paese. Dunque non rimane che aspettare il referendum tra i lavoratori per la validazione del rinnovo. Il contratto sarà valido se votato a maggioranza semplice, un principio che le stesse imprese hanno riconosciuto valido in un allegato al testo dell’accordo.

 

 

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