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730

detrazioni elettrodomestici
Career  ·  Life  ·  news
Detrazioni elettrodomestici 2025, cosa si può detrarre nel 730 e come

Bonus elettrodomestici 2025: a chi spetta e quali sono i requisiti

Il bonus elettrodomestici 2025 rientra tra le agevolazioni fiscali concesse ai contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione. Si tratta di una detrazione Irpef del 50%, calcolata su una spesa massima di 5.000 euro, comprensiva anche di trasporto e montaggio.

Il diritto alla detrazione nasce solo se i lavori di ristrutturazione sono iniziati dopo il 1° gennaio 2024. È fondamentale che i pagamenti avvengano con strumenti tracciabili, come bonifico, carta di credito o di debito. Non sono ammessi contanti, assegni o altri mezzi.

I beni devono essere acquistati entro il 31 dicembre 2025 e devono essere nuovi, sia per quanto riguarda i mobili che gli elettrodomestici.

Quali acquisti rientrano nelle detrazioni elettrodomestici

Sono detraibili tutti gli arredi destinati a una casa oggetto di ristrutturazione, come letti, armadi, librerie, tavoli, sedie, materassi, poltrone. Sono invece esclusi pavimenti, porte, tende e altri elementi fissi.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, è necessario rispettare specifiche classi energetiche: almeno classe A per i forni, classe E per lavatrici e lavastoviglie, e classe F per frigoriferi e congelatori. Non è sufficiente che siano nuovi: devono rispettare anche questi standard di efficienza.

Questi beni devono essere acquistati dopo l’inizio dei lavori e le relative spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi, nel modello 730 o nel modello Redditi. Il bonus sarà poi suddiviso in dieci quote annuali di pari importo.

Detrazione mobili ed elettrodomestici senza ristrutturazione: è possibile?

Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di usufruire delle detrazioni elettrodomestici senza ristrutturazione. In realtà, la normativa richiede sempre un intervento edilizio, ma non è necessario che si tratti di una ristrutturazione completa.

Anche lavori più semplici possono dare accesso al beneficio, purché siano qualificabili come interventi edilizi. È il caso della manutenzione straordinaria, del risanamento conservativo o della ristrutturazione delle parti comuni in un condominio. Non bastano, invece, interventi ordinari come tinteggiature o sostituzioni di pavimenti su singoli appartamenti.

Come ottenere la detrazione elettrodomestici nel modello 730

Per inserire correttamente le detrazioni elettrodomestici 2025 nel modello 730, è necessario conservare tutti i documenti: fatture, ricevute di pagamento, prova dell’inizio dei lavori (come una comunicazione all’ASL, un titolo abilitativo o una dichiarazione sostitutiva).

Nel caso di elettrodomestici che contribuiscono al risparmio energetico – come frigoriferi, forni, lavatrici, lavastoviglie e piani cottura – è richiesta anche la comunicazione dei dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori. Questo passaggio, pur non invalidando il bonus in caso di omissione, è importante ai fini delle verifiche future.

Chi può beneficiare delle detrazioni elettrodomestici 2025

La detrazione spetta a una vasta categoria di soggetti: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, inquilini, comodatari, soci di cooperative o di società semplici, imprenditori individuali (se l’immobile non è strumentale). Il diritto può estendersi anche ai familiari conviventi, a patto che sostengano direttamente la spesa e siano intestatari delle fatture.

Se stai valutando l’acquisto di arredi o elettrodomestici nel 2025, e vuoi sapere se puoi richiedere il bonus, affidati alla consulenza dello Studio Riitano, uno dei migliori consulenti del lavoro a Milano, che saprà guidarti passo dopo passo nella gestione delle pratiche fiscali legate alla detrazione elettrodomestici.

news
Modello 730, confermate le istruzioni per gli operatori

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i provvedimenti definitivi per la comunicazione all’Anagrafe tributaria, da parte degli operatori di ciascun settore, dei dati per la dichiarazione precompilata 2016. Nello specifico per le comunicazioni relative a: spese funebri e universitarie, rimborsi per spese sanitarie e contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi all’anno d’imposta 2015.

Con comunicato stampa del 19 febbraio, l’Agenzia ha confermato i provvedimenti già disponibili in bozza sul sito delle Entrate dal mese di dicembre 2015, con il dettaglio dei dati da trasmettere e le specifiche tecniche per l’invio. Le comunicazioni vanno effettuate, anche tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel e Fisconline). Per le spese universitarie è disponibile online il modello di opposizione all’invio. Si ricorda che le comunicazioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. Per quest’anno la scadenza slitterà al 29 febbraio 2016.

news
730 e spese mediche, comunicazione entro il 31/1/2016

Entro il 31.01.2016 devono essere trasmessi telematicamente i dati inerenti le spese sanitarie da inserire all’interno del 730 Precompilato. Il D.M 31 luglio 2015 ha fissato infatti tutte le regole che i soggetti interessati devono seguire per adempiere in modo esaustivo all’adempimento.

ll provvedimento in particolare, riguarda le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni  di  assistenza  protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti all’Albo  dei  medici  chirurghi e degli  odontoiatri,  che dovranno inviare al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

Ogni soggetto obbligato all’adempimento dovrà comunicare per ciascuna spesa o rimborso:

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento;

fiscale (scontrino o fattura);

c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

d) tipologia della spesa;

e) importo della spesa o del rimborso;

f) data del rimborso.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000”.

news
730 Precompilato, abilitati anche gli studi associati

Trova soluzione il disagio segnalato dal Consiglio nazionale dell’Ordine all’Agenzia delle entrate, relativo all’impossibilità di trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato a soggetti con PEC non presente in INIPEC, quali ad esempio gli studi associati.

Questo il messaggio con cui sia l’Agenzia delle Entrate , sia il portale Progetto Tessera comunicano di aver risolto il problema:

730 precompilato: abilitazione soggetti con PEC non presente in INIPEC
14/01/2016

Al fine di dare immediata soluzione all’esigenza da più parti segnalata di poter delegare alla trasmissione dei dati sanitari per il 730 precompilato anche soggetti abilitati al sistema Entratel dell’agenzia delle entrate che non dispongono di una PEC contenuta nell’archivio INIPEC, si comunica che è stata apportata una specifica funzionalità al Sistema TS che consente tale possibilità ai fini dell’invio dei dati relativi all’anno 2015. Tale funzionalità sarà operativa a partire dal 16 gennaio 2016.