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Contratti lavori tempo determinato

proroga del contratto a tempo determinato
Career  ·  Life  ·  news
Proroga del contratto a tempo determinato: come funziona

La proroga del contratto a tempo determinato consente al datore di lavoro e al dipendente di prolungare la durata di un contratto a termine già in corso, mantenendo intatte le condizioni originarie. Questa operazione è soggetta a regole ben precise, soprattutto dopo i primi 12 mesi di rapporto, quando la legge impone l’obbligo di indicare le causali. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa, quali sono i limiti e cosa succede in caso di prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, anche alla luce della recente sentenza del Tribunale di Verona.

Cos’è la proroga del contratto a tempo determinato

La proroga del contratto di lavoro a tempo determinato consente di prolungare un rapporto lavorativo già in corso, mantenendo le condizioni inizialmente pattuite. È una soluzione utile per le imprese che desiderano continuare ad avvalersi della collaborazione di un dipendente senza dover stipulare un nuovo contratto. 

Secondo l’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, la proroga è consentita solo se il contratto non ha superato i 24 mesi complessivi, comprese eventuali proroghe precedenti. Le proroghe possono avvenire al massimo per quattro volte. Superato questo limite, il contratto si trasforma automaticamente in un rapporto a tempo indeterminato.

Quando si può prorogare un contratto

Nel primo anno di durata del contratto, la proroga del contratto a termine può avvenire liberamente, anche senza indicazione di una causale. Dopo i 12 mesi, invece, è obbligatorio specificare il motivo della proroga. Le causali ammesse sono:

  • esigenze temporanee e oggettive;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • incrementi temporanei dell’attività ordinaria.

In mancanza di tali condizioni, la proroga è illegittima e comporta la trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato.

Differenze tra proroga e rinnovo

È importante non confondere la proroga con il rinnovo del contratto a tempo determinato. La prima estende un contratto ancora in corso, mentre il rinnovo avviene dopo che un precedente contratto è terminato. In caso di rinnovo, è necessario rispettare un intervallo minimo tra i due contratti: 10 giorni se il precedente durava meno di 6 mesi, 20 giorni se durava di più. Mentre la proroga può essere decisa anche più volte, il rinnovo comporta un incremento del contributo NASpI e richiede sempre una causale specifica.

La sentenza di Verona: cosa succede se si continua a lavorare dopo la scadenza

Un caso recente ha chiarito ulteriormente i limiti della proroga: il Tribunale di Verona, con la sentenza 612/2024, ha stabilito che la prosecuzione del lavoro oltre la scadenza non costituisce automaticamente una proroga. Se il lavoratore non ha espresso consenso, anche tacito, e rifiuta di firmare un documento scritto, il contratto non può considerarsi prorogato.

Se il rapporto continua per oltre 50 giorni dopo la scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi (o 30 giorni per contratti più brevi), la legge prevede la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato.

Errori da evitare nella proroga del contratto a tempo determinato: cosa sapere

Le aziende devono prestare attenzione a non superare il numero massimo di proroghe, a rispettare i limiti di durata complessiva del contratto e a motivare correttamente ogni estensione dopo i 12 mesi. Anche un errore formale, come la mancata firma da parte del lavoratore o l’assenza di causali valide, può determinare la trasformazione del contratto in tempo indeterminato.

Per garantire il rispetto della normativa e tutelarsi da eventuali contenziosi, è consigliabile affidarsi a consulenti esperti nel diritto del lavoro. Lo Studio Riitano è uno studio consulente del lavoro a Milano, ed è a disposizione per supportare imprese e lavoratori nella corretta gestione dei contratti a termine.

Contratti stagionali cosa c'è da sapere
news
Contratti stagionali: cosa c’è da sapere

Si applicano in alcuni periodi dell’anno e per specifiche attività legate alla stagione, secondo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi nazionali. Sono i cosiddetti contratti stagionali, una forma particolare di contratto di lavoro a tempo determinato che sono tornati a essere gettonati dai datori di lavoro negli ultimi due anni.

Lavoro stagionale: la normativa che lo regola

Quali attività sono regolate dai contratti stagionali?  Tipicamente si tratta soprattutto di quelle che hanno a che fare con i servizi turistici o all’agricoltura e agli altri settori produttivi e di servizi con picchi di lavoro ciclici all’interno dell’anno solare. Per il lavoro stagionale la normativa di riferimento è il DPR 1525 1963, da sempre in attesa di un aggiornamento con decreto del Ministero del lavoro, mai emanato, che comprende un elenco di lavori a tempo. Più di recente, il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018) ha fatto salva la norma contenuta nel Jobs act ( d.lgs 81/2015 ) che prevedeva la possibilità per i contratti collettivi nazionali di definire nuovi ambiti di applicazione del principio di stagionalità per il lavoro a tempo determinato.

Contratto stagionale e durata massima prevista

Nel caso di contratti a tempo determinato, questi ultimi non possono superare il tetto dei 24 mesi o in alternativa quello previsto dal CCNL, prendendo a riferimento la durata dei rapporti intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore. Invece, per quanto riguarda i contratti stagionali, essi non sono soggetti al limite di durata massima previsto per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro. Relativamente a contratto stagionale e durata massima, nel 2016 il Ministero del lavoro ha precisato che se tra le parti sono intercorsi rapporti a termine ordinari o “stagionali”, questi ultimi non vengono considerati per il limite dei 24 mesi.

Numero di proroghe per contratti stagionali: cos’è previsto

I contratti stagionali, pertanto, non sono soggetti al regime delle causali in caso di rinnovo o proroga a differenza di quanto accade per i contratti a termine. Nel 2018 la versione definitiva del Decreto Dignità ha stabilito che non c’è un tetto massimo per il numero di proroghe dei contratti stagionali. La causale serve, invece, anche per le attività stagionali previste dal Decreto del 1963, nell’ipotesi in cui la prima assunzione a termine sia di durata superiore a 12 mesi. De essere giustificata da esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Per ulteriori informazioni, rivolgiti allo Studio Piga Riitano.