Da qualche anno non esiste più il contratto a progetto. Era il 2003 quando la legge Biagi aveva introdotto il cocopro. Ma nel 2015, con il Jobs Act, è stato abrogato e sostituito da altre formule contrattuali.
Cocopro e cococo: definizione
Un contratto legato allo svolgimento di uno o più progetti specifici, programmi di lavoro, o fasi di esso, che può essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Il tutto nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo necessario per l’esecuzione. Ecco una definizione di cocopro. Un simile contratto doveva riportare alcuni dettagli come: durata della prestazione lavorativa, contenuto del progetto o della fase in cui era stato coinvolto il collaboratore, forme di coordinamento tra questo e il committente, criteri e tempi della retribuzione e tutele per la salute e per la sicurezza del lavoratore. Il cococo, o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è una tipologia simile, ma presenta qualche differenza. Riguarda i cosiddetti collaboratori parasubordinati, inseriti nell’organizzazione aziendale, ma autonomi e impegnati in modo continuativo nello svolgimento di determinate prestazioni. È la stessa formula di una collaborazione occasionale o questa richiede una definizione diversa? Rivolgetevi agli esperti dello Studio Riitano, specializzati in diritto del lavoro.
Nuovi cocopro, TFR e Inps
A partire dal 2016 alcune formule contrattuali hanno sostituito il cococo. Per esempio ora possono essere stipulati, in alternativa, accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale con discipline specifiche per il trattamento economico e normativo rispetto alle esigenze produttive ed organizzative di un determinato comparto, collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali per iscritti ad appositi albi professionali; attività eseguite dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; collaborazioni prestate a scopi istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni ed enti riconosciuti dal Coni. Per le collaborazioni di lavoro autonomo, anche se svolte con partita IVA, presso un luogo definito dal committente e nei tempi fissati, sono previsti minimi TFR e mensilità aggiuntive in casi specifici. Anche per quanto riguarda la gestione separata Inps e le nuove aliquote in vigore, per saperne di più e avere ulteriori informazioni in materia contattate Studio Riitano.