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Esonero biennale

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Esonero Biennale anche per i lavoratori che ne hanno già usufruito

Ministero risponde con interpello n.17/16

Possibile l’esonero biennale anche per i lavoratoriper i quali l’incentivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro, in conseguenza di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto. Occorre, tuttavia, verificare che i due datori non abbiano tra di loro un comune nesso societario, ovvero un rapporto di collegamento o controllo e che la prima assunzione sia cessata da almeno sei mesi.

Il Ministero del Lavoro nell’interpello 17/16 del 20 maggio 2016, fornisce la soluzione ad uno dei problemi in materia di rispetto delle condizioni necessarie per una regolare fruizione dell’incentivo, previsto dalla legge 208/15 in favore delle assunzioni/stabilizzazioni eseguite nel 2016. Fondazione Studi aveva già fornito il medesimo indirizzo con il parere n.2/16.

news
Esonero biennale, condizioni come per il 2015

Condizioni per usufruire dell’esonero biennale 2016:

a)    il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

b)    il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016 (1.10.2015-31.12.2015), non deve essere stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;

c)     il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014. Difatti, in forza delle previsioni del più volte citato comma 178,”L’esonero … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione di legge, va da sé che lo sgravio è escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

Il beneficio, quindi, viene negato solo nel caso di assunzione di lavoratore per cui a beneficiare di uno dei due incentivi (2015 o 2016) sia stato il medesimo datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro, o una società da questi controllata/collegata.

Circolare Inps 57/16

c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto per il quale il datore di lavoro ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014.

Circolare Inps 17/15

c) il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.