VOUCHER: DA OGGI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA DTL

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Indicazioni operative nella circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Previsti indirizzi email, no sms, vigilanza non interviene su periodo appena trascorso.

Entrano in vigore le novità contenute nel decreto legislativo n. 185/2016 inerenti il lavoro accessorio. Con lacircolare n.1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla tracciabilità dei voucher e sulla disciplina sanzionatoria. L’obbligo di comunicazione preventiva, richiesto dalle nuove norme, dovrà essere rispettato da imprenditori non agricoli e professionisti almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio. Sebbene per il committente resti invariata la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, egli dovrà, entro un’ora dall’inizio della prestazione, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro – agli indirizzi di posta elettronica creati ed indicati in un documento allegato alla circolare – indicando il suo codice fiscale, la sua ragione sociale (da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e i dati della prestazione con il voucher: dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; giorno di inizio della prestazione ed ora di inizio e fine prestazione.

Per gli imprenditori agricoli varrà lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. La comunicazione dovrà, infatti, contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione e la durata con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

L’Ispettorato annuncia, inoltre, che le Dtl potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali per informare i committenti sulle nuove modalità di adempimento agli obblighi, ed invita i committenti a conservare una copia dell’email trasmessa alla Dtl così da semplificare l’attività di verifica del personale ispettivo. È prevista, infatti, una sanzione da 400.00 euro a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, ma non si interverrà nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la pubblicazione della circolare dell’Ispettorato.

Si informa, inoltre, che al termine della creazione di un’infrastruttura tecnologica che semplifichi i nuovi obblighi di comunicazione, sarà possibile definire la comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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