Decreto Sostegni Bis: contratto di rioccupazione

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Cos’è e come funziona il contratto di rioccupazione

Il contratto di rioccupazione è una misura sperimentale introdotta nel decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio 2021 e che potrà essere stipulato fino al 31 ottobre 2021. Lo scopo della sua introduzione è quello di promuovere l’occupazione, agevolando lo spostamento dei lavoratori disoccupati da un settore all’altro, prevedendo un percorso formativo obbligatorio. Infatti, i datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico e agricolo) che ne fanno uso per assumere lavoratori disoccupati saranno esonerati al 100% dal versamento dei contributi previdenziali per i primi 6 mesi del rapporto, fino a 6.000€ su base annua (o 500€ mensili).

 

Condizioni per la stipula del contratto di rioccupazione

 

In generale, al contratto di rioccupazione, si applica la disciplina ordinaria prevista per il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, l’elemento di eccezionalità risiede nella previsione di un progetto individuale formativo e di inserimento – della durata di 6 mesi e concordato con il lavoratore – per l’adeguamento delle competenze professionali dei nuovi assunti al nuovo incarico e contesto lavorativo. In sintesi, si tratta di un nuovo contratto subordinato a tempo indeterminato con esonero al 100% per i primi 6 mesi della sua durata che però devono necessariamente coincidere con un progetto di formazione individuale, concordato con il lavoratore e contenuto nell’oggetto del contratto.  Ulteriore condizione, indispensabile ai fini dell’esonero previsto dal contratto di rioccupazione, consiste nella mancanza di licenziamenti– individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi – presso la stessa unità produttiva nei 6 mesi antecedenti la sua stipula. Allo stesso modo, non possono verificarsi licenziamenti individuali o collettivi di dipendenti inquadrati con lo stesso livello e inseriti presso la stessa unità produttiva del lavoratore assunto con contratto di rioccupazione nei 6 mesi successivi alla stipula.  In quest’ultima ipotesi, e nel caso di licenziamento dell’assunto per mezzo del contratto di rioccupazione durante o al termine del periodo di inserimento dei 6 mesi, il datore sarebbe esonerato dallo sgravio e tenuto alla restituzione del beneficio conseguito fino al licenziamento.  Al contrario, se il lavoratore presenta le dimissioni, il datore potrà usufruire del beneficio per la durata effettiva del rapporto.  In assenza del verificarsi delle fattispecie sopra analizzate, al termine dei primi 6 mesi le parti hanno due opzioni: recedere dal contratto, fermo il regolare preavviso ex. 2118 c.c., o continuare il rapporto con i costi ordinari. È opportuno evidenziare che gli sgravi previsti dal contratto di rioccupazione non generano alcuna incompatibilità con gli altri incentivi contributivi previsti o con gli altri bonus esistenti (ad esempio per gli under 36 o per donne disoccupate).

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA:

Cfr. G. Pogliotti, C. Tucci, Contratto di espansione, la soglia scende a 100 addetti, in www.ilsole24ore.it, 22 maggio 2021

Così Redazione Edotto, Contratto di rioccupazione nel Decreto Sostegni bis, in www.edotto.com, 22 maggio 2021

A tal proposito, v. O. Lacqua, V. Melis, S. Uccello, Il bonus rioccupazione al test di convenienza frenato da troppi limiti, in www.ilsole24ore.it, 24 maggio 2021

 

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