Le dimissioni durante il periodo di prova rappresentano uno dei temi più ricercati online da chi ha appena iniziato un nuovo impiego ma ha deciso di interrompere il rapporto prima della conferma definitiva. La procedura, infatti, è molto diversa dalle dimissioni ordinarie e spesso genera dubbi su preavviso, lettera, modalità di comunicazione, licenziamento per giusta causa alla NASpI e possibilità di revoca.
In questa guida completa analizziamo come funzionano le dimissioni nel periodo di prova, cosa dice la legge (art. 2096 c.c.), quali eccezioni prevedono i CCNL, quali sono gli obblighi del datore di lavoro, e qual è l’importanza dell’ultima ordinanza della Corte di Cassazione 24911/2025, che ha rivoluzionato il tema della revoca.
Troverai informazioni aggiornate, esempi pratici, fac-simile di lettera e risposte alle domande più comuni, per aiutarti a gestire il recesso in modo sicuro e conforme alla normativa.
Che cos’è il periodo di prova e quanto dura
Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto di lavoro in cui datore e dipendente possono valutare la reciproca idoneità professionale.
Caratteristiche principali:
- è regolato dall’articolo 2096 del Codice Civile;
- dura in genere da 1 a 6 mesi (in base al CCNL applicato);
- deve essere specificato nel contratto scritto;
- prevede una maggiore libertà di recesso per entrambe le parti.
Durante la prova, sia il datore di lavoro sia il dipendente possono interrompere il rapporto senza necessità di fornire motivazioni.
Si possono dare le dimissioni durante il periodo di prova?
Sì. Le dimissioni nel periodo di prova sono pienamente legittime e sempre consentite.
Il lavoratore può dimettersi:
- in qualsiasi momento,
- senza preavviso (salvo eccezioni previste dal CCNL),
- senza obbligo di motivazione,
- con una semplice lettera consegnata all’azienda.
Serve il preavviso per dimettersi durante il periodo di prova?
Nella maggior parte dei casi NO.
Tuttavia:
- alcuni CCNL prevedono termini minimi (es.: CCNL Commercio);
- altri consentono recesso immediato (es.: Metalmeccanico).
Dimissioni periodo di prova: serve la procedura telematica?
No.
Le dimissioni telematiche tramite portale del Ministero del Lavoro NON sono richieste durante il periodo di prova.
Quindi il lavoratore deve solo:
- scrivere una lettera di dimissioni (consigliate 2 copie);
- consegnarla all’azienda (a mano o via PEC);
- farsi restituire una copia firmata come ricevuta.
Il datore di lavoro è però tenuto a comunicare la cessazione al Centro per l’Impiego tramite modello UniLav entro 5 giorni.
Si ha diritto alla NASpI se ci si dimette in prova?
In caso di dimissioni volontarie — anche se in prova — non si ha diritto alla NASpI.
Eccezione: dimissioni per giusta causa.
Se invece è il datore di lavoro a interrompere la prova:
la NASpI spetta, se presenti i requisiti contributivi.
Come scrivere una lettera di dimissioni durante il periodo di prova
Sebbene non sia obbligatoria, la lettera è altamente consigliata.
Deve contenere:
- dati del lavoratore;
- riferimento alla volontà di recedere durante il periodo di prova;
- data di decorrenza delle dimissioni;
- ringraziamento professionale.
Fac-simile
Oggetto: Dimissioni durante il periodo di prova
Gentile [Nome del referente],
con la presente comunico la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro in essere presso [Nome azienda], con effetto dal [data].
La decisione viene assunta ai sensi dell’art. 2096 c.c. relativo al periodo di prova.
Ringrazio per l’opportunità concessa e porgo cordiali saluti.
[Firma]
Dimissioni nel periodo di prova: cosa succede con contratti a termine o part-time
Anche in caso di contratto:
- a tempo determinato
- part-time
il lavoratore può dimettersi liberamente se il contratto prevede un periodo di prova.
Una volta superata la prova, invece, recedere da un contratto a termine non è semplice e richiede motivi specifici.
Esempio pratico
Contratto a termine 6 mesi, prova 10 giorni:
✔️ dimissioni libere nei 10 giorni
✖️ dimissioni non libere dopo il superamento della prova
Revoca delle dimissioni nel periodo di prova: cosa dice la Cassazione (2025)
La Corte di Cassazione, ordinanza n. 24911/2025, ha stabilito che:
- il lavoratore ha diritto di revocare le dimissioni entro 7 giorni,
- utilizzando la procedura prevista dall’art. 26 del d.lgs. 151/2015;
- la revoca ricostituisce automaticamente il rapporto di lavoro;
- il datore non può sostituire questo diritto con un’indennità economica.
Dimissioni durante il periodo di prova: procedura completa passo per passo
- Preparare una lettera (2 copie).
- Informare verbalmente il datore di lavoro (consigliato).
- Consegnare la lettera a mano o tramite PEC.
- Richiedere una copia firmata per ricevuta.
- Verificare il CCNL per eventuali termini minimi.
- Il datore di lavoro invia il modello UniLav entro 5 giorni.
- Eventuale revoca: possibile entro 7 giorni, con procedura telematica.
Dimissioni periodo di prova: cosa sapere prima di lasciare il lavoro
Le dimissioni durante il periodo di prova per i CCNL e gli altri regimi contrattuali sono diversi ma rappresentano comunque una procedura semplice, veloce e meno burocratica rispetto alle dimissioni ordinarie. Non richiedono la comunicazione telematica, di norma non richiedono preavviso e permettono al lavoratore di recedere liberamente, purché vengano rispettate le condizioni del CCNL.
Con l’ordinanza della Cassazione 24911/2025, inoltre, viene tutelato il diritto alla revoca entro 7 giorni, con ricostituzione del rapporto.
Se stai valutando di dimetterti in prova, verifica sempre il tuo CCNL e utilizza la lettera in forma scritta per tutelarti al meglio.
Per approfondire temi simili o ricevere supporto professionale, consulta un consulente del lavoro esperto dedicato ai contratti, alle buste paga e ai rapporti di lavoro.

