GUIDA UTILE ALLA CASSA INTEGRAZIONE

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CHE COS’è?

La Cassa Integrazione Guadagni detta anche “trattamento di integrazione salariale” è un ammortizzatore sociale previsto dall’ordinamento riconosciuto ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti, con almeno 3 mesi di anzianità lavorativa, fatta eccezione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Consiste in un versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore di lavoratori che hanno subito una diminuzione della retribuzione da parte del datore di lavoro a causa di una riduzione o di una sospensione dell’attività lavorativa che può essere attribuita a diverse cause. La Cassa Integrazione Guadagni si distingue ordinaria, straordinaria e in deroga a seconda dei soggetti interessati.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

La cassa integrazione ordinaria si rivolge ai lavoratori dei comparti industria ed edilizia che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per cause imputabili all’azienda, quali:

   intemperie stagionali (calamità naturali, incedi, condizioni metereologiche incerte)
situazioni temporanee del mercato (mancanza di ordini, commesse, crisi temporanea di mercato)
altri eventi temporanei che non sono dovuti a responsabilità del datore di lavoro o dei lavoratori.

Le novità introdotte dal Jobs Act, a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto attuativo 148/2015 e con la Legge di Stabilità 2016, riguardano modi e tempi con cui imprese e lavoratori possono godere delle tutele previste dalla normativa.

Riguardo la durata: il numero massimo di copertura dell’indennità di integrazione salariale prevista è quindi di:

  • 13 settimane consecutive, calcolate dal lunedì al sabato, che possono essere prorogate fino ad un massimo di 12 mesi per un totale di 52 settimane per il settore industria;
  • massimo 13 settimane continuative per l’edilizia che possono essere prorogate fino ad un massimo di 12 mesi per un totale di 52 settimane esclusivamente nei casi di riduzione dell’orario di lavoro.

L’impresa inoltre, qualora abbia usufruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale, potrà inoltrare una nuova domanda, per la medesima unità produttiva, solo se sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

Non sono computabili ai fini dei limiti temporali eventuali periodi di ricorso alla CIGO dovuti ad eventi oggettivamente non evitabili ed esterni all’azienda (ad es. inventario annuale; manutenzione ordinaria, derattizzazione e disinfestazione periodica; ferie collettive; preparazione del campionario; mancanza di fondi o difficoltà finanziarie; sciopero; fatti direttamente imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori.)
Resta immutata la retribuzione dell’integrazione salariale dovuta ai lavoratori che è pari
all’80% per cento della retribuzione globale a loro spettante per le ore di lavoro non prestate, non oltre le 40 ore settimanali.

Cambia però la platea dei lavoratori interessati alla cassa integrazione ordinaria. Per farne domanda infatti, i dipendenti devono aver maturato almeno 90 giorni di lavoro effettivo in azienda e la tutela viene è estesa anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

La cassa integrazione straordinaria consiste sempre nel versamento di un’indennità ai lavoratori che abbiano subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Questo intervento è previsto nei casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi di lunga durata e dei quali non sia possibile prevederne l’esito come:

  • crisi aziendale;
  • cessazione attività aziendale;
  • ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali;
  • procedure fallimentari o concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
  • sequestri e confische.

A differenza della CIGO, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzata ad una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando la strada dei licenziamenti collettivi anche se, l’utilizzo di tale strumento prelude, molto spesso il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni lavorativi e si estende ad operai, impiegati e quadri, soci e non soci di cooperative, lavoratori poligrafici e giornalisti. Sono esclusi dal beneficio della CIGS i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, gli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

Il sussidio erogato è  pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

La durata del trattamento di integrazione salariale straordinario:

  • non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile (conteggiando anche la CIGO). Pertanto si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti. Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto.
  • Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

 

E’ uno strumento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori licenziati, che non possono usufruire né della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e né straordinaria (CIGS). Nonostante ciò anche le imprese a cui spetterebbe la CIGO o la CIGS possono richiedere la Cassa integrazione in deroga purchè sussista la prospettiva concreta di ripresa dell’attività.
Possono beneficiarne:

  • lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti di aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi che vivono in un momento di difficoltà economica.

Condizione necessaria per beneficiare di tale strumento è che i lavoratori abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui almeno sei mesi effettivamente lavorati.

Nel computo dei sei mesi rientrano anche i periodi di ferie, festività, maternità ed infortunio.

Il lavoratore, inoltre, deve aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

È opportuno specificare che la richiesta di mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta.

La domanda di accesso alla CIG in deroga viene presentata dal datore di lavoro che, entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, deve inviarla alla Regione competente che è l’ente accreditato a concedere la cassa integrazione in deroga.

Ai lavoratori soggetti a Cassa integrazione in deroga spetta l’80% della retribuzione, ivi compresi eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che gli stessi avrebbero percepito per le ore di lavoro non prestate fino al limite dell’orario contrattuale. Tale limite è comunque soggetto al tetto massimo delle 40 ore settimanali.

Con la Legge di Stabilità 2016 cambia per i lavoratori la durata di fruizione del beneficio: due in meno rispetto al 2015, infatti si passa da 5 mesi a 3 mesi. La stessa legge Fornero prevede che tale prestazione di sostegno non possa più essere erogata oltre il 31 dicembre 2016.

A partire dal 1° gennaio 2017 dunque, la cassa integrazione in deroga verrà completamente sostituita dalla Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego (Naspi) già esistente dal 2015.

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