Il tema dei licenziamenti, soprattutto se considerati illegittimi, è centrale nel diritto del lavoro italiano. Quando un lavoratore viene licenziato senza giusta causa o senza il rispetto delle procedure previste dalla legge, entra in gioco un articolato sistema di tutele che mira a garantire un’equa compensazione e, nei casi più gravi, il reintegro nel posto di lavoro. La normativa distingue tra lavoratori assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, data d’introduzione del contratto a tutele crescenti attraverso il Jobs Act.
Licenziamenti illegittimi: cosa sono e quando si verificano
Un licenziamento è considerato illegittimo quando è intimato:
- per motivi discriminatori o illeciti (licenziamento nullo);
- in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo (licenziamento annullabile);
- senza il rispetto delle modalità procedurali previste dalla legge (licenziamento inefficace).
In ciascuno di questi casi, il lavoratore ha diritto a specifiche forme di tutela, che possono includere la reintegrazione nel posto di lavoro e/o un’indennità di licenziamento proporzionale all’anzianità di servizio.
Contratto a tutele crescenti: cosa prevede per i licenziamenti
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, si applica il regime delle tutele crescenti, previsto dal Jobs Act. Questo modello disciplina i licenziamenti illegittimi nei seguenti modi:
- Reintegrazione solo nei casi di licenziamento discriminatorio, nullo o con insussistenza del fatto materiale contestato (in ambito disciplinare);
- Indennità fissa e crescente in base all’anzianità in caso di assenza di giustificato motivo o giusta causa;
- Risarcimento danni fino a un massimo di 12 mensilità;
- Versamento dei contributi per tutto il periodo di illegittima estromissione;
- Indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, a scelta del lavoratore.
Licenziamenti con vizi formali: le conseguenze per il datore
In caso di licenziamento effettuato senza rispettare la procedura corretta (es. forma scritta, mancata comunicazione delle motivazioni), il lavoratore ha comunque diritto a un indennizzo fisso, proporzionale all’anzianità. Anche in questi casi non è prevista la reintegrazione, ma solo una sanzione economica.
Tutela reale per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015
Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, la legge distingue tra tutela reale e tutela obbligatoria. La tutela reale si applica alle aziende con più di 15 dipendenti per unità produttiva o oltre 60 complessivi. In caso di licenziamenti illegittimi per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Inoltre, spetta un’indennità risarcitoria che può arrivare fino a 12 mensilità, il versamento dei contributi previdenziali per l’intero periodo di estromissione e, in alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva.
Licenziamenti nulli e discriminatori: tutele automatiche
Il licenziamento nullo, cioè basato su motivazioni discriminatorie come quelle politiche, religiose, razziali o di genere, comporta automaticamente la reintegrazione del lavoratore. A questa si aggiunge un’indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità e la ricostruzione integrale della posizione contributiva. In questo tipo di licenziamento, la tutela si applica a prescindere dalla dimensione dell’impresa e dalla data di assunzione del dipendente.
Tutela obbligatoria nelle aziende più piccole
Nelle aziende che non superano i 15 dipendenti per sede o i 60 in totale, la legge prevede la tutela obbligatoria. In caso di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro può scegliere se riassumere il dipendente oppure pagare un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione. In entrambi i casi, il rapporto di lavoro si considera estinto e il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione. Anche questa forma di tutela si applica ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Conciliazione e offerte economiche alternative
Il datore di lavoro può proporre al lavoratore, prima dell’avvio di un giudizio, una conciliazione basata su un’offerta economica predefinita. Tale somma, commisurata all’anzianità di servizio, non è soggetta a tassazione e consente di estinguere il rapporto di lavoro. L’accettazione del licenziamento concordato implica la rinuncia del lavoratore a impugnare il licenziamento e a procedere con un’azione legale.
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