Le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti sono obbligate a trasmettere telematicamente al Ministero del Lavoro il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2024-2025 entro il 30 aprile 2026 (art. 46, Dlgs 198/2006). La mancata trasmissione, dopo invito dell'Ispettorato del Lavoro, comporta sanzioni da 515 a 2.580 euro e la sospensione dei benefici contributivi per chi rimane inadempiente oltre i 12 mesi.
In questo articolo trovi chi è obbligato, cosa contiene il rapporto, come compilarlo sulla piattaforma del Ministero, le sanzioni e perché può convenire presentarlo anche al di sotto della soglia di 50 dipendenti.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale è l'adempimento con cui le aziende fotografano la composizione della propria forza lavoro per genere: assunzioni, retribuzioni, formazione, promozioni, mobilità e utilizzo degli ammortizzatori sociali. L'obbligo esiste dal 2006 — introdotto dall'art. 46 del Dlgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) — ma il biennio 2024-2025 riporta la scadenza all'attenzione di tutte le imprese sopra i 50 dipendenti: il termine per l'invio è fissato al 30 aprile 2026.
Le implicazioni pratiche sono più ampie del singolo adempimento. Il rapporto è condizione necessaria per accedere a gare d'appalto PNRR, per partecipare a procedure di affidamento finanziate con risorse Pnrr e Pnc, e rappresenta il primo passo concreto verso la certificazione parità di genere UNI/PdR 125, che garantisce vantaggi reputazionali e previdenziali crescenti. Chi non lo presenta rischia sanzioni ma, soprattutto, si taglia fuori da opportunità di business rilevanti.
Chi è obbligato e chi può presentarlo volontariamente
L'obbligo riguarda le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze e unità produttive. La soglia si calcola sul totale dei lavoratori occupati, non per singola sede: un'impresa con quattro uffici da 15 persone ciascuno (60 dipendenti totali) è obbligata alla trasmissione, anche se nessuna sede supera individualmente i 50 addetti. Le aziende con sede legale all'estero sono tenute alla trasmissione se occupano in Italia, nel loro complesso, più di 50 dipendenti.
Al di sotto dei 50 dipendenti la trasmissione è volontaria — ma non irrilevante. Come approfondiremo nella sezione dedicata, presentare il rapporto anche senza obbligo apre l'accesso a benefici legati agli appalti pubblici e alla certificazione di parità.
Devono essere incluse tutte le strutture aziendali dislocate sul territorio: sedi, dipendenze e unità produttive. Non trova applicazione la definizione ristretta contenuta nella Circolare INPS 197/2015. Il decreto interministeriale Lavoro-Famiglia del 3 giugno 2024 chiarisce le modalità di compilazione e le categorie di lavoratori da includere nel conteggio.
Cosa contiene il rapporto biennale
Il rapporto raccoglie dati sulla situazione del personale maschile e femminile nell'arco del biennio di riferimento. I dati non devono riportare l'identità del singolo lavoratore — viene indicato solo il sesso — in modo che le informazioni non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati. I dati possono essere raggruppati per aree omogenee.
Come compilarlo: la piattaforma del Ministero
Il rapporto si compila e si trasmette esclusivamente in via telematica attraverso il portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (servizi.lavoro.gov.it). L'accesso può essere effettuato dal legale rappresentante dell'azienda o da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati, in possesso delle credenziali di accesso SPID o CIE.
Accedere a servizi.lavoro.gov.it con SPID o CIE. Il legale rappresentante può delegare un soggetto abilitato (es. consulente del lavoro) tramite i meccanismi di delega previsti dal portale.
Il sistema offre tre opzioni: compilazione manuale delle 7 sezioni, caricamento di un file Excel precompilato, oppure utilizzo dei dati del biennio precedente (2022-2023) già presenti a sistema — aggiornando solo i campi modificati.
Il flusso si articola in sette step: dati generali aziendali, assunzioni, formazione, promozioni, livelli, CIG e mobilità, retribuzioni. È possibile salvare in bozza e completare la compilazione in più sessioni.
Prima dell'invio definitivo il sistema consente un'anteprima del rapporto. L'applicazione tiene traccia di ogni modifica: è possibile riprendere la compilazione di un rapporto già inviato entro il 30 aprile, annullando l'operazione precedente tramite canale URP.
A invio completato si scarica la ricevuta e il prospetto in formato PDF. La redazione e il salvataggio sul portale certificano l'avvenuta comunicazione alla Consigliera di Parità regionale competente per territorio.
Scadenze e procedura di invio
Il rapporto per il biennio 2024-2025 deve essere trasmesso entro il 30 aprile 2026. Questa è anche la data entro cui deve essere inviata una copia — con modalità telematiche — alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU), ove presenti. La copia è unitamente alla ricevuta di trasmissione al Ministero. Il rapporto è poi reso visibile alle Consigliere di parità della provincia o città metropolitana competenti per territorio.
| Destinatario | Modalità | Scadenza |
|---|---|---|
| Ministero del Lavoro | Telematica — portale servizi.lavoro.gov.it | 30 aprile 2026 |
| RSA/RSU aziendali | Telematica (copia + ricevuta) | 30 aprile 2026 |
| Consigliera di Parità regionale | Automatica tramite portale | Contestuale all'invio |
Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto possono produrre copia di quello già trasmesso con riferimento al biennio precedente (2022-2023), integrando la documentazione con il rapporto 2024-2025 entro il 30 aprile 2026. Fino a quella data, la copia del rapporto precedente è sufficiente a soddisfare il requisito per le gare in corso.
Le sanzioni per le aziende inadempienti
Il regime sanzionatorio si attiva in modo progressivo. La mancata trasmissione non comporta una sanzione immediata: l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di omissione, invita l'azienda alla regolarizzazione. Solo dopo questo invito, se l'impresa rimane inadempiente, scattano le sanzioni previste dall'art. 11 del DPR 520/1955.
| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Mancata trasmissione (dopo invito INL) | Sanzione amministrativa da €515 a €2.580 | Art. 11 DPR 520/1955 |
| Inottemperanza protratta oltre 12 mesi | Sospensione per 1 anno dei benefici contributivi eventualmente goduti | Art. 46, c.4, Dlgs 198/2006 |
| Rapporto falso o incompleto | Sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €5.000 | Art. 46, c.4-bis, Dlgs 198/2006 |
L'INL verifica la veridicità dei rapporti inviati. Un rapporto compilato in modo approssimativo o con dati incompleti espone l'azienda alla sanzione più elevata — fino a 5.000 euro — indipendentemente dall'intenzione. È quindi importante raccogliere i dati con cura prima della trasmissione, eventualmente con il supporto di un consulente del lavoro che conosce già la struttura dei dati presenti in busta paga e nei libri contabili aziendali.
Perché conviene anche senza obbligo
Per le aziende sotto i 50 dipendenti la trasmissione è volontaria, ma tre ragioni concrete la rendono vantaggiosa.
La prima riguarda gli appalti pubblici e il PNRR. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) prevede l'esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto nel caso in cui — tenuto a redigere il rapporto — non ne abbia prodotto copia all'atto della domanda di partecipazione o dell'offerta. Le aziende che partecipano a gare finanziate con risorse PNRR o PNC devono presentare l'ultimo rapporto trasmesso. Presentarlo volontariamente significa mantenere aperta questa porta, indipendentemente dalla crescita dimensionale.
La seconda ragione riguarda la certificazione della parità di genere. La norma UNI/PdR 125:2022 — alla base della certificazione parità di genere aziendale — richiede un'analisi strutturata della situazione del personale per genere su indicatori molto simili a quelli del rapporto biennale. Chi ha già compilato il rapporto dispone della maggior parte dei dati necessari per avviare il percorso di certificazione, riducendo significativamente i tempi e i costi di raccolta informazioni.
La terza è strategica: il rapporto biennale è uno strumento di analisi interna. Avere sotto controllo il dato retributivo per genere, i tassi di promozione e la composizione per livello consente di intercettare eventuali squilibri prima che diventino un rischio legale o reputazionale — trend sempre più rilevante nei nuovi equilibri del mercato del lavoro. Le aziende più strutturate lo stanno già integrando nella propria strategia di welfare aziendale per i dipendenti e nelle politiche HR.
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Domande frequenti sul rapporto biennale
Il termine per la trasmissione telematica al Ministero del Lavoro è il 30 aprile 2026. Entro la stessa data deve essere inviata una copia alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), ove presenti. La ricevuta e il prospetto sono scaricabili in formato PDF direttamente dal portale servizi.lavoro.gov.it al completamento dell'invio.
La soglia si calcola sul totale dei lavoratori occupati nel complesso delle sedi, dipendenze e unità produttive dell'azienda, non per singola sede. Le aziende con sede legale all'estero sono obbligate se occupano in Italia più di 50 dipendenti. Non trova applicazione la definizione ristretta della Circolare INPS 197/2015: devono essere incluse tutte le strutture aziendali dislocate sul territorio.
La mancata trasmissione non comporta una sanzione immediata. L'Ispettorato del Lavoro competente per territorio verifica l'adempimento e, in caso di omissione, invita l'azienda alla regolarizzazione. Se l'impresa rimane inadempiente dopo l'invito, scatta la sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro (art. 11 DPR 520/1955). Se l'inottemperanza supera i 12 mesi, è prevista la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti (art. 46, c.4, Dlgs 198/2006).
Sì. Il nuovo Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023) prevede l'esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto nel caso in cui — tenuto alla redazione del rapporto — non ne abbia prodotto copia all'atto della domanda di partecipazione o dell'offerta. Fino al 30 aprile 2026, le aziende obbligate possono presentare copia del rapporto 2022-2023 integrando successivamente con quello 2024-2025.
Sì, in modo diretto. La norma UNI/PdR 125:2022 — alla base della certificazione parità di genere aziendale — analizza gli stessi ambiti del rapporto biennale: retribuzioni, promozioni, formazione, equilibrio vita-lavoro. Chi dispone di un rapporto biennale aggiornato ha già raccolto la maggior parte dei dati richiesti nel percorso di certificazione. Inoltre, il rapporto è citato esplicitamente nella normativa come documento che attesta la situazione di partenza per le aziende che intendono ottenere la certificazione.
Ultimo aggiornamento: 21/04/2026

