Esiste un istituto che consente di far valere, ai fini pensionistici, il periodo del proprio corso di studi. Si tratta del riscatto degli anni di laurea, valido per tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato. È un servizio di cui possono anche i soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato a lavorare in Italia o all’estero.
Le principali novità sul riscatto della laurea agevolato
Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto dall’Inps, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto degli anni di laurea riferito ai periodi non coperti da contribuzione, con un’agevolazione: una quota ridotta, attualmente riservata a chi non ha versato contributi prima del 1996, con un risparmio di circa il 50%. A fronte dei risultati registrati di questa formula, introdotta dal decreto 4/2019, il Governo Conte bis starebbe valutando di estendere il riscatto della laurea agevolato: dal 2020, nella relativa Legge di Bilancio, aumenterebbe la platea di coloro che vogliono ricorrere a tale istituto. Se si procedesse in questo senso, verrebbe data a un numero maggiore di lavoratori la possibilità di incrementare gli anni di contributi ai fini dell’accesso alla pensione.
La detrazione per il riscatto di laurea: come funziona
La scelta di usufruire del riscatto degli anni della laurea a fini contributivi è una facoltà e non un obbligo di legge. Per questo gli oneri relativi sono deducibili dalle tasse. Della detrazione del riscatto di laurea ne parla l’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), con riferimento ai “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza”. Con una circolare del 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fatto delle precisazioni sulla deducibilità del riscatto di laurea per inoccupati, stabilendo che al contribuente che ha costoro in carico spetta una detrazione del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, si è stati iscritti, in precedenza, a una gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.