Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26. In via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, il riscatto dei contributi consente di riscattare, in periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Come fare la domanda per il riscatto dei contributi
Per poter esercitare la facoltà di riscatto dei contributi prevista dalla legge, l’interessato deve essere iscritto a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi. Per poter presentare la domanda del riscatto dei contributi, inoltre, il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. Limitatamente al triennio 2019–2021, la domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021.
Come effettuare il pagamento del riscatto dei contributi
Cosa succede dopo la presentazione della domanda per il riscatto dei contributi? L’onere di riscatto, ovvero l’importo da pagare, è notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda stessa a mezzo raccomandata. Nella stessa comunicazione da parte dell’ente previdenziale vengono indicate le modalità da seguire per il pagamento del riscatto dei contributi e sono precisati i termini per il versamento. Si possono usare gli appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento, da pagare presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente. Il versamento può essere fatto anche online attraverso il servizio “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” tramite il Portale dei Pagamenti dell’INPS. Per ulteriori informazioni contatta gli esperti dello Studio Piga Riitano.