Socio accomandante lavoratore, che cos’è e qual è la differenza con il socio accomandatario

Socio accomandante lavoratore

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La Società in Accomandita Semplice o S.A.S. è una società di persone caratterizzata dalla presenza di un socio accomandante lavoratore e di un’altra categoria di socio, il socio accomandatario. 

Società Sas: cos’è e chi sono il socio accomandante e il socio accomandatario 

La Società in Accomandita Semplice è formata da due o più persone che stabiliscono di mettere a disposizione i propri beni o erogare servizi al fine di esercitare un’attività economica in comune. Vediamo che cosa comporta essere socio accomandante e socio accomandatario.

La differenza tra socio accomandante e socio accomandatario dipende dal differente ruolo ricoperto dall’uno e dall’altro: il socio accomandante lavoratore si limita a percepire gli utili, i soci accomandatari invece gestiscono l’amministrazione della società, quindi possono trattare e concludere affari in nome della società sas eccezion fatta per una procura speciale.

Dunque il socio lavoratore accomandante è limitatamente responsabile al capitale conferito e, nella s.a.s., rimane estraneo a compiti di gestione e direzione della società.

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Cosa succede se salta la Sas, società in accomandita semplice

Nel caso in cui vengano meno tutti i soci accomandatari, i soci accomandanti hanno tempo sei mesi per ripristinare la categoria e devono nominare un amministratore provvisorio. Quest’ultimo avrà poteri limitati per legge al compimento di atti di ordinaria amministrazione della s.a.s Società in Accomandita Semplice.

Il nuovo amministratore provvisorio non sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, salvi i casi in cui compia atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Se in un semestre non si riescono a ricostituire le due categorie di soci, ovvero socio accomandante e accomandatario, e senza iniziare un procedimento di liquidazione, la s.a.s. da Società in Accomandita Semplice si trasforma in una Società Collettiva Irregolare, ammesso siano rimasti almeno due soci.

La ragione sociale della società deve essere costituita dal nome di almeno un socio accomandatario. Secondo quanto disposto dal codice civile, se il nome dell’accomandante è inserito nella ragione sociale risponde illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali di fronte e terzi.

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