Straordinario forfetizzato settore autotrasporti: obbligo di registrazione puntuale nel LUL

Straordinario forfetizzato

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota prot. n. 337 del 24 febbraio 2021, ha dato alcuni chiarimenti rispetto alle modalità di registrazione sul Libro Unico del Lavoro dello straordinario forfettizzato. Il focus è l’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione.

Straordinario a forfait e Libro Unico del Lavoro (LUL)

Per lavoro straordinario si intende il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali, salvo una eventuale diversa durata definita dalla contrattazione collettiva in un determinato settore. In determinati casi, per quanto riguarda la remunerazione, il datore di lavoro può riconoscere uno straordinario forfettizzato. Si tratta di un compenso omnicomprensivo in busta paga non vincolato al numero di ore effettivamente lavorate oltre l’orario normale, volto a ristorare il lavoratore delle prestazioni di carattere straordinario. Nella nota il Ministero ha ricordato che, in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro delle ore effettivamente lavorate, retribuite con lo straordinario a forfait, possono essere scritte in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Vuoi ulteriori informazioni? Richiedi una consulenza legale agli esperti dello Studio Riitano, disponibili per privati e aziende.

Forfait straordinari: come indicare la presenza del lavoratore

Più specificatamente, per quanto riguarda ciò che è previsto rispetto allo straordinario forfettizzato, è consentito l’inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione. In caso di forfait straordinari la possibilità di indicare giornalmente la presenza del lavoratore mediante l’inserimento della lettera “P” sul LUL, non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di scritturazione. La dicitura è ammessa non in via definitiva ma soltanto “nelle more della registrazione dell’orario di lavoro effettivo” – che deve intervenire entro e non oltre il termine, sopra indicato, dei quattro mesi – conservando la documentazione probante l’orario di lavoro. A quali strumenti si fa riferimento? Ci sono eccezioni da considerare? Contatta lo Studio Riitano.

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