• Home
  • Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
  • Blog
  • Contattaci
  • 02 27209934
  • 02 27207763
  • f.riitano@pigariitano.it
  • Via Santa Maria Rossa, 7 20132 - Milano
  • Home
  • Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
  • Blog
  • Contattaci
Facebook Linkedin Instagram
  • Home
  • Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
  • Blog
  • Contattaci
Facebook Linkedin Instagram

Co.co.pro

co co co studio riitano
news
Co co co e co co pro, che tipo di contratti sono e quali sono le differenze

Con l’acronimo co co co si indica un tipo di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito di un tipo di contratto provvisorio. È importante che la collaborazione presenti effettivamente determinate caratteristiche, altrimenti si configura un rapporto di lavoro subordinato, con diverse implicazioni sia per il datore di lavoro, sia per il collaboratore che, in tal caso, risulterebbe un dipendente a tutti gli effetti. 

Cococo e cocopro: differenze 

Nel caso di un co co co si parla di una collaborazione che dura a lungo nel tempo, coordinata e organizzata con il datore di lavoro, in assenza di un vincolo di subordinazione. Nei limiti della sua autonomia, il collaboratore deve attenersi alle direttive del committente. 

Questi due contratti rientrano nei cosiddetti contratti a termine, dalla durata definita. Entrambe le formule lavorative consentono a un’azienda di stipulare un contratto di lavoro che non prevede l’assunzione, ma un accordo economico e di responsabilità relativo a uno specifico periodo di lavoro.

Per quanto riguarda, nello specifico, una collaborazione a progetto, deve essere indicato in forma scritta il progetto o programma di lavoro su cui è impegnato il collaboratore, che deve sempre poter svolgere la propria mansione in autonomia. Il datore di lavoro deve versare i contributi? In che misura? Rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano. 

Cos’è cambiato nel corso degli anni

Negli anni la formula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, originariamente introdotta nel pacchetto Treu del 1997, è stata oggetto di diverse modifiche. In tempi recenti il decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto delle novità per questi due tipi di contratto a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella fattispecie, è stato stabilito che, a partire da quella data, non si potevano stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto. Ai rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso veniva applicato lo scherma dei rapporti subordinati.

Il legislatore ha previsto eccezioni? E cosa è stato deciso, successivamente, per i collaboratori di piattaforme digitali come i rider? Contattate Studio Riitano. 

news
Co.Co.Pro, non per tutti la scadenza il 1 gennaio 2016

Manca poco al completo superamento del contratto a progetto, la cui disciplina è stata abrogata dal decreto sul riordino dei contratti, ma continua ad essere applicata soltanto ai contratti ancora in essere alla data dell’entrata in vigore delle nuove norme. Dal 1° gennaio 2016 sarà, poi, operativa la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto e titolari di partite iva, come richiesto dall’art. 54 del Dlgs n.81/15. Si consentirà, quindi, una sorta di “sanatoria” ai datori di lavoro che convertiranno collaborazioni suscettibili di disconoscimento della loro genuinità in rapporti di lavoro subordinato, con le modalità e la durata previste dalla legge.

Ma il destino dei contratti a progetto ancora eventualmente esistenti e gli effetti che ricadranno su di essi dal 1° gennaio 2016 sono ancora tutti da scoprire. Si può escludere l’obbligo di conversione dei contratti a progetto, il cui termine è fissato in un momento successivo all’inizio del prossimo anno, ma allo stesso tempo è da respingere una “caducazione ex legge” dei contratti a progetto al 31 dicembre 2015. La stabilizzazione, così, sarà appetibile nei casi di dubbia interpretazione della genuinità del rapporto, ma chi confida nella genuinità “effettiva” del contratto a progetto – stipulato prima dell’entrata in vigore delle nuove abrogazioni – potrà continuare a gestirlo fino al suo naturale termine.