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Disoccupati

Naspi per stagionali 2019: cosa cambia?
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Naspi per stagionali 2019: cosa cambia?

La Naspi – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – è stata istituita dal Jobs Act nel 2014 e attivata dall’Inps a partire dal 2015 con l’obiettivo di sostenere il reddito di coloro che hanno perso il lavoro involontariamente. Nello specifico, la Naspi per stagionali è destinata a coloro che, lavorando nel turismo estivo o invernale, rimangono disoccupati per lunghi periodi durante l’anno: per queste categorie, la previdenza stabilisce un mese in più di disoccupazione rispetto agli ex lavoratori subordinati.

Assicurazione Naspi per stagionali: ultime notizie

Le problematiche relative al lavoro stagionale sono state prese in esame dagli ultimi governi che hanno istituito sistemi di previdenza ad hoc, come la Naspi per stagionali: le ultime notizie riguardo questo tipo di sussidio sono confortanti, poiché è previsto un aumento per adeguare le prestazioni erogate al costo della vita, come accade anche alle pensioni e altre forme di previdenza sociale. I requisiti necessari per ottenere questo contributo, tuttavia, non cambiano: è necessario avere versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e aver lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno.

La Naspi per i lavoratori stagionali

La Naspi per i lavoratori stagionali, come anche per i lavoratori ex-dipendenti, prevede una prestazione pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni. Questa indennità spetta a partire dall’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto lavorativo, sempre che sia stata presentata la domanda, o dal 38esimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, cercando di compensare i disagi dovuti alla disoccupazione: la Naspi viene sospesa in caso di nuova occupazione o in caso di mancata comunicazione del reddito annuo.

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Al via le sperimentazioni regionali della Ricollocazione

In attesa dell’entrata in vigore del sistema nazionale dell’assegno di ricollocazione previsto dal decreto n. 150 del 2015 come strumento chiave per il reimpiego dei disoccupati, hanno in questi mesi preso il via le tanto attese sperimentazioni regionali del ‘contratto di ricollocazione’.

Previsto per la prima volta dalla Legge di stabilità per il 2014 del Governo Letta, ripreso anche dal Decreto Legislativo 22/2015 di introduzione della NASpI, il contratto di ricollocazione, finanziato con il Fondo per le politiche attive del lavoro, per diventare operativo, doveva essere disciplinato dalle Regioni, con propri provvedimenti, per renderlo più coerente e aderente alla organizzazione e alle esigenze del mercato del lavoro locale.

 

La dotazione economica prevista a valere sul Fondo per le politiche attive per le sperimentazioni ammontava a circa 50 milioni di euro per il 2015 e a 20 milioni per il 2016.

L’impianto di fondo della sperimentazione guarda al modello olandese: ogni disoccupato riceve un sussidio e viene preso in carico da un centro per l’impiego, che poi lo affida a un’agenzia per il lavoro, che è remunerata con un voucher solo in caso di successo del percorso di ricollocazione. Destinatari di tale misura di politica attiva, secondo la normativa nazionale, sono tutti i soggetti in situazione di disoccupazione, come determinato dalla legge, vale a dire soggetti privi di lavoro, immediatamente disponibili ad attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione e a lavorare. Sono poi le regolamentazioni regionali a definire, nello specifico, i destinatari delle sperimentazioni locali.

 

Lo schema del contratto di ricollocazione è semplice: il lavoratore beneficiario ha diritto di ricevere dai soggetti accreditati a livello regionale un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di una nuova occupazione, attraverso la firma di un contratto di ricollocazione. L’agenzia od il servizio accreditato vengono remunerati a risultato occupazionale raggiunto incassando il relativo voucher.

di Romano Benini su consulentidellavoro.it