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Gestione separata

news
Gestione separata, astensione di maternità per 5 mesi

L’automaticità delle prestazioni per la gestione separata Inps sussiste solo se il committente ha pagato il compenso al lavoratore.

Il Dlgs n. 80/15 (Jobs Act), ha apportato modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/01) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, l’art. 13 ha introdotto nel T.U. gli artt. 64 bis e 64 ter in materia, rispettivamente, di adozione/affidamenti e di “automaticità” delle prestazioni.

Con la circolare n.42/16 l’Inps fornisce istruzioni amministrative ed esempi (anche per il periodo a cavallo tra le due norme – 25 giugno 2015) in materia:

·        di indennità di maternità/paternità, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, genitori adottivi o affidatari, per un periodo di astensione di 5 mesi e

·        di diritto all’indennità di congedo di maternità/paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata nei casi in cui il committente o l’associante in partecipazione non abbia effettuato il versamento dei contributi dovuti.

Il nuovo art. 64 ter del T.U. maternità/paternità “Automaticità delle prestazioni” prevede che “I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione  separata di cui all’art. 2, c.26, della legge n.335/95, non   iscritti   ad   altre   forme   obbligatorie,   hanno   diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla gestione  dei  relativi  contributi  previdenziali   da   parte   del committente”.

La norma trova applicazione anche per il riconoscimento dell’indennità per congedo di paternità laddove ricorrano i presupposti di cui all’art. 3 del D.M. 4 aprile 2002, sopra richiamati.

Non trova, invece, applicazione ai fini del diritto all’indennità di congedo parentale che continua quindi ad essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo di almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi presi a riferimento per l’indennità di maternità (12 mesi antecedenti alla data di inizio del congedo di maternità).

Fermo restando il requisito dei 3 mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti all’inizio del periodo di congedo di maternità/paternità, la disciplina introdotta dall’art. 64 ter del T.U. consente l’erogazione delle prestazioni anche sulla base di contributi dovuti (e non versati) da parte del committente/associante. Si precisa che la contribuzione “dovuta” sussiste solo se il committente/associante ha pagato il compenso alla lavoratrice o al lavoratore parasubordinato, ma non ha effettuato il versamento della relativa contribuzione.

news
Le novità del cassetto previdenziale della gestione separata

Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata – Sezione Comunicazione bidirezionale.

Con messaggio n. 224 del 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il Cassetto Previdenziale per i Committenti della Gestione Separata, in rispondenza all’obiettivo dell’ampliamento e miglioramento dei canali di comunicazione con il contribuente sia in termini di efficacia dell’azione amministrativa sia in termini di efficienza grazie al continuo ampliamento dell’offerta di servizi mediante utilizzo del canale telematico.

Il Cassetto è, come noto, riservato ai committenti di collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto), alle figure ad essi assimilate ed agli associanti, nonché agli intermediari autorizzati ad operare per loro conto, secondo le abilitazioni previste per la procedura di Gestione deleghe per l’accesso ai servizi Web dei committenti di cui alla circolare n. 126 del 2013.

La versione originaria del Cassetto, a cui l’utente Committente/associante accede direttamente o tramite un intermediario delegato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it nella sezione dedicata ai “servizi on line”, autenticandosi con il PIN dispositivo abbinato al proprio codice fiscale,  è stata implementata a decorrere dal 6 ottobre 2015 con la funzionalità della “Bidirezionalità”.

Tale funzionalità è inserita all’interno del menu “Comunic. Bidirezionale”.

Scelta la sezione, si aprirà un sottomenu che comprende:

–      Comunicazioni irregolarità da leggere

–      Comunicazioni irregolarità lette

–      Lista richieste

–      Nuova richiesta

–      Istanze Online

Con riferimento all’opzione di “Nuova richiesta” è stato definito un ambito circoscritto di tipologie di comunicazioni che possono essere inviate, strettamente collegate alle funzionalità previste per il Cassetto Previdenziale per i Committenti.