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Premi di produttività

Premi di produttività 2020: detassazione e welfare aziendale
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Premi di produttività 2020: detassazione e welfare aziendale

In che cosa consistono i premi di produttività 2020 in ambito aziendale? Si tratta di integrazioni alla normale retribuzione previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) rispetto alla propria categoria professionale di appartenenza. 

Detassazione premi di produttività: come funziona nel 2020

I premi di produttività 2020 sono decisi a livello aziendale a seconda dei risultati conseguiti rispetto al raggiungimento di determinati obiettivi, che hanno a che fare con l’incremento di produttività di un dipendente. La detassazione dei premi di produttività implica che si applica un’aliquota del 10% che sostituisce l’aliquota Irpef, l’addizionale comunale e quella regionale. A chi si applicano le agevolazioni fiscali? Da chi possono essere usufruite? Per questi e altri quesiti rivolgiti a esperti come quelli dello Studio Piga Riitano, specializzati in consulenza del lavoro. 

Premio di produzione per il welfare aziendale: nuovi importi

La Legge di Bilancio è intervenuta a stabilire nuovi importi per i premi di produttività 2020. Per quelli fino a 3000 euro è prevista una detassazione al 10%, per quelli fino ai 4000 euro la detassazione è al 10% nel caso in cui vi sia un completo coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Se si converte il premio di produzione in welfare aziendale, è prevista invece la totale detassazione dei premi di risultato. Come lavoratore rientri in qualche caso tra quelli elencati? Sei un datore di lavoro e hai bisogno di ulteriori chiarimenti? Contatta lo Studio Piga Riitano, esperto nella consulenza del lavoro.

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Premi di produttività 2016, criteri di misurazione

Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 25 marzo 2016, pubblicato in avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016 e sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati disciplinati i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato di ammontare variabile nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Il decreto regolamenta gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazione tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale (come, ad esempio, servizi di educazione e istruzione per i figli, o di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, ecc.). Inoltre, applica i contenuti della nuova manovra di stabilità, che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi (che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente fino a 50mila euro.

Le aziende, qualora vogliano erogare premi di risultato e/o partecipazione agli utili relativi all’anno 2015 avvalendosi della tassazione agevolata, in base ad un contratto aziendale stipulato prima della pubblicazione del decreto, dovranno depositare il contratto aziendale e l’autocertificazione di conformità del contratto alle disposizioni previste dal Decreto, presso la DTL competente entro il prossimo 13 giugno 2016 (a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).

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Legge di stabilità 2016: detassazione per i premi di produttività

Una delle novità più attese delle Legge di Stabilità 2016 è il ripristino della detassazione dei premi di produttività (introdotta dall’art. 2 D. L. n. 93/2008). Nella nuova versione dell’incentivo sono state rivisitate:

a) Le somme assoggettabili al regime agevolato

·        Il limite massimo di importo che potrà essere assoggettato a tassazione agevolata del 10%, se legato al raggiungimento di obiettivi di produttività e redditività, viene fissato a 2.500 euro (2000 euro lordi per le aziende che non coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro);

·        Le somme e i valori dei c.d. “fringe benefits” (art. 51, comma 2 D.P.R. n. 917/1986) e quelli di importo non superiore a 258 euro (art. 51, comma 3 ultimo periodo D.P.R. n. 917/1986) non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate. A titolo esemplificativo rientrano in questa fattispecie i contributi di assistenza sanitaria ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

b) La platea dei beneficiari e le condizioni di accesso:

Le predette agevolazioni riguarderanno il solo settore privato, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro (nelle precedenti versioni il reddito di riferimento aggirava tra i 30 e i 40 mila euro), relativamente all’anno precedente a quello di percezione delle somme. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi dell’anno precedente, sarà possibile attestare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

Con l’innalzamento del reddito di riferimento a 50.000 euro potranno beneficiare dell’incentivo anche gli impiegati ed i quadri.

La condizione necessaria per godere dell’incentivo è l’erogazione delle retribuzioni “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015”.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere adottato un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che dovrà stabilire i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che consentiranno l’applicabilità del regime agevolato e le modalità attuative.